Credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione

24 luglio 2020

Il decreto Rilancio all’articolo 125 prevede l’assegnazione di un credito d’imposta in favore di taluni soggetti beneficiari, nella misura del 60 per cento delle spese per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati e per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti, al fine di favorire l’adozione di misure dirette a contenere e contrastare la diffusione dell’epidemia.

Ricordiamo che questa norma sostituisce il credito d’imposta già previsto dall’articolo 64 del DL Cura Italia per le spese di sanificazione degli ambienti di lavoro e dall’articolo 30 del DL Liquidità per l’acquisto di dispositivi di protezione nei luoghi di lavoro.

Beneficiari

Quanto all’ambito soggettivo, la norma fa riferimento:
- agli imprenditori individuali e società in nome collettivo e in accomandita semplice che producono reddito d’impresa indipendentemente dal regime contabile adottato;
- agli enti e società;
- alle stabili organizzazioni di soggetti non residenti;
- alle persone fisiche e associazioni che esercitano arti e professioni, producendo reddito di lavoro autonomo;
- agli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore;
- agli enti religiosi civilmente riconosciuti.
Come è evidente non sono ricompresi tra i soggetti che possono fruire del credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione, coloro che svolgono attività commerciali non esercitate abitualmente o attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente, producendo conseguentemente redditi diversi.
Nell’ambito dei beneficiari è stato chiarito che, per quanto concerne gli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, in assenza di una espressa limitazione della concessione dell’agevolazione alla sola attività commerciale, la volontà del legislatore è quella di incentivare e supportare tutti i soggetti beneficiari appena citati, a prescindere dalla tipologia di attività svolta, nell’adozione di misure dirette a contenere e contrastare la diffusione del virus Covid-19.

Spese per la sanificazione

Il credito d'imposta per la sanificazione e l’acquisto di dispositivi di protezione spetta in relazione alle spese sostenute nel 2020 per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati, nonché per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti.
Per quanto riguarda la sanificazione occorre far riferimento ad attività finalizzate ad eliminare o ridurre a quantità non significative la presenza del virus che ha determinato l’emergenza epidemiologica COVID-19.
Sicuramente questa condizione è soddisfatta qualora sia presente apposita certificazione redatta da operatori professionisti sulla base dei Protocolli di regolamentazione vigenti.
In ogni caso, poiché la norma non fa riferimento in modo specifico all’“acquisto”, l’attività di sanificazione può essere svolta anche in economia dal soggetto beneficiario, avvalendosi di propri dipendenti o collaboratori, sempre che rispetti le indicazioni contenute nei Protocolli di regolamentazione vigenti, come attestato da documentazione interna.
Per il calcolo della spesa agevolabile, in questo caso, l’ammontare della spesa può essere determinata, ad esempio, moltiplicando il costo orario del lavoro del soggetto impegnato in questa sanificazione per le ore impiegate , opportunamente documentata mediante fogli di lavoro interni all’azienda. Possono essere aggiunte, nell’ambito del credito anche le spese sostenute per i prodotti disinfettanti impiegati.
Le spese per la sanificazione possono riguardare anche strumenti già in dotazione del soggetto beneficiario.
Tra l’altro laddove si tratti di una attività dove le spese di sanificazione costituiscono spese ordinarie, come per gli studi odontoiatrici, purché si tratti di spese sostenute dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020, le stesse rilevano ai fini della determinazione del credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione.

Spese per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale

Rientrano fra queste spese quelle sostenute per l’acquisto di:
- dispositivi di protezione individuale, quali mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea;
- prodotti detergenti e disinfettanti;
- dispositivi di sicurezza diversi da quelli precedenti, quali termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea, ivi incluse le eventuali spese di installazione;
- dispostivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi, ivi incluse le eventuali spese di installazione.

Utilizzo del credito

Anche per questo credito, il legislatore ha fatto genericamente riferimento alle spese sostenute nell’anno 2020, per cui sono agevolabili le spese sostenute dal 1° gennaio al 31 dicembre 2020.
Il credito d’imposta non può superare la misura di 60.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo di 200 milioni di euro per l’anno 2020. Il limite massimo è riferito all’importo del credito d’imposta e non a quello delle spese ammissibili, per cui il credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione spetterà nella misura del 60 per cento delle spese ammissibili sostenute, ove l’ammontare complessivo delle stesse sia inferiore o uguale a 100.000 euro.
Nel caso in cui queste spese siano superiori a tale ultimo importo, il credito spettante sarà sempre pari al limite massimo di 60.000 euro.
Il credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione è utilizzabile successivamente al sostenimento delle spese agevolabili:
- in compensazione;
- nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento della spesa; o, in alternativa
- entro il 31 dicembre 2021, può essere ceduto, anche parzialmente, ad altri soggetti, ivi compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari, con facoltà di successiva cessione del credito.
 
Comunicazione delle spese
 
Al fine di beneficiare del credito d'imposta, occorre presnetare all'Agenzia delle Entrate un'apposita comunicazione delle spese ammissibili:
- dal 20 luglio 2020 al 7 settembre 2020;
- in via telematica, mediante i canali dell'Agenzia delle Entrate o tramite il servizio web;
- direttamente dal beneficiario o da un intermediario abilitato;
- utilizzando l'apposito modello.
La comunicazione dovrà riportare le spese agevolabili:
- sostenute dall'1.1.2020 fino al termine del mese precedente la data di sottoscrizione della comunicazione;
- nonché quelle che si prevede di sostenere successivamente, fino al 31.12.2020.
 
Ammontare massimo del credito d'imposta fruibile
 
Dopo aver ricevuto le comunicazioni delle spese ammissibili con l'indicazione del credito teorico, l'Agenzia delle Entrate determinerà la quota percentuale dei crediti effettivamente fruibili, in rapporto alle risorse disponibili.
La percentuale sarà ottenuta rapportando il limite complessivo di spesa all'ammontare complessivo dei crediti d'imposta richiesti.
Tale percentuale sarà resa nota con provvedimento dell'Agenzia delle Entrate, da emanare entro l'11.9.2020. 

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