Decreto "Ristori" - Principali novità

05 novembre 2020

1. Premessa

Con il DL 28.10.2020 n. 137 (c.d. decreto “Ristori”), pubblicato sulla G.U. 28.10.2020 n. 269, sono state emanate ulteriori misure urgenti per imprese, lavoratori e famiglie a causa dell’emer­genza epidemiologica da Coronavirus (COVID-19).

Il DL 137/2020 è entrato in vigore il 29.10.2020, giorno successivo alla sua pubblicazione. Tuttavia, per numerose disposizioni sono previste specifiche decorrenze.

Di seguito vengono analizzate le principali novità contenute nel DL 137/2020.

Il DL 137/2020 è in corso di conversione in legge e le relative disposizioni sono quindi suscettibili di modifiche ed integrazioni.

2. Contributo a fondo perduto per le attività dei settori eco­nomici interessati dalle nuove misure restrittive

Con l’art. 1 del DL 137/2020 viene previsto un nuovo contributo a fondo perduto al fine di sostenere gli operatori IVA dei settori economici interessati dalle misure restrittive del DPCM 24.10.2020.

2.1 Soggetti beneficiari

Possono beneficiare del nuovo contributo i soggetti:

  • con partita IVA attiva al 25.10.2020;
  • individuati attraverso i codici ATECO indicati nell’Allegato 1 al DL 137/2020 (tra cui bar, pasticcerie, gelaterie, ristoranti, piscine, palestre, teatri, cinema, alberghi; si veda il successivo § 2.4);
  • a prescindere dall’ammontare di ricavi/compensi 2019 (anche superiori a 5 milioni di euro).

2.2 Calo del fatturato

Il contributo spetta a condizione che l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiore ai due terzi dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019.

Il contributo spetta anche in assenza di tale requisito ai suddetti soggetti che hanno attivato la partita IVA dall’1.1.2019.

2.3 Riconoscimento del contributo

Il contributo del DL “Ristori”:

  • per i soggetti che hanno già beneficiato del contributo di cui all’art. 25 del DL 34/2020, è corrisposto dall’Agenzia delle Entrate mediante accreditamento diretto sul conto corrente bancario o postale sul quale è stato erogato il precedente contributo;
  • per i soggetti che non hanno presentato istanza per il precedente contributo, è riconosciuto previa presentazione di apposita istanza (con un successivo provvedimento dell’Agenzia delle Entrate saranno definiti i termini di presentazione).

Limiti comunitari

Il contributo è riconosciuto nei limiti e alle condizioni del “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”, di cui alla comunicazione della Commissione europea del 19.3.2020 e successive modifiche.

2.4 Determinazione del contributo

L’ammontare del contributo è determinato:

  • per i soggetti che hanno già beneficiato del precedente contributo, come quota percentuale (dal 100% al 400%) del contributo già erogato ai sensi dell’art. 25 del DL 34/2020;
  • per i soggetti che non hanno presentato istanza per il riconoscimento del precedente contributo, come quota percentuale (dal 100% al 400%) del valore calcolato sulla base dei dati presenti nell’istanza che sarà trasmessa e dei criteri stabiliti dall’art. 25 co. 4, 5 e 6 del DL 34/2020; qualora l’ammontare dei ricavi o compensi di tali soggetti sia superiore a 5 milioni di euro, il valore è calcolato applicando la percentuale del 10%.

Le predette quote percentuali (pari, nello specifico, al 100%, 150%, 200% o 400%) sono differenziate per settore economico e sono indicate nell’Allegato 1 al DL 137/2020, di seguito riportato. 

Codice ATECO

Percentuale

493210 - Trasporto con taxi

100,00%

493220 - Trasporto mediante noleggio di autovetture da rimessa con conducente

100,00%

493901 - Gestioni di funicolari, ski-lift e seggiovie facenti parte dei sistemi di transito urbano o sub-urbano

200,00%

551000 - Alberghi

150,00%

552010 - Villaggi turistici

150,00%

552020 - Ostelli della gioventù

150,00%

552030 - Rifugi di montagna

150,00%

552040 - Colonie marine e montane

150,00%

552051 - Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence

150,00%

552052 - Attività di alloggio connesse alle aziende agricole

150,00%

553000 - Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte

150,00%

559020 - Alloggi per studenti e lavoratori con servizi accessori di tipo alberghiero

150,00%

561011 - Ristorazione con somministrazione

200,00%

561012 - Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole

200,00%

561030 - Gelaterie e pasticcerie

150,00%

561041 - Gelaterie e pasticcerie ambulanti

150,00%

561042 - Ristorazione ambulante

200,00%

561050 - Ristorazione su treni e navi

200,00%

562100 - Catering per eventi, banqueting

200,00%

563000 - Bar e altri esercizi simili senza cucina

150,00%

591300 - Attività di distribuzione cinematografica, di video e di programmi televisivi

200,00%

591400 - Attività di proiezione cinematografica

200,00%

749094 - Agenzie ed agenti o procuratori per lo spettacolo e lo sport

200,00%

773994 - Noleggio di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli: impianti luce ed audio senza operatore, palchi, stand ed addobbi luminosi

200,00%

799011 - Servizi di biglietteria per eventi teatrali, sportivi ed altri eventi ricreativi e d’intrattenimento

200,00%

799019 - Altri servizi di prenotazione e altre attività di assistenza turistica non svolte dalle agenzie di viaggio NCA

200,00%

799020 - Attività delle guide e degli accompagnatori turistici

200,00%

823000 - Organizzazione di convegni e fiere

200,00%

855209 - Altra formazione culturale

200,00%

 

 

900101 - Attività nel campo della recitazione

200,00%

900109 - Altre rappresentazioni artistiche

200,00%

900201 - Noleggio con operatore di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli

200,00%

900209 - Altre attività di supporto alle rappresentazioni artistiche

200,00%

900309 - Altre creazioni artistiche e letterarie

200,00%

900400 - Gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche

200,00%

920009 - Altre attività connesse con le lotterie e le scommesse (comprende le sale bingo)

200,00%

931110 - Gestione di stadi

200,00%

931120 - Gestione di piscine

200,00%

931130 - Gestione di impianti sportivi polivalenti

200,00%

931190 - Gestione di altri impianti sportivi NCA

200,00%

931200 - Attività di club sportivi

200,00%

931300 - Gestione di palestre

200,00%

931910 - Enti e organizzazioni sportive, promozione di eventi sportivi

200,00%

931999 - Altre attività sportive NCA

200,00%

932100 - Parchi di divertimento e parchi tematici

200,00%

932910 - Discoteche, sale da ballo night-club e simili

400,00%

932930 - Sale giochi e biliardi

200,00%

932990 - Altre attività di intrattenimento e di divertimento NCA

200,00%

949920 - Attività di organizzazioni che perseguono fini culturali, ricreativi e la coltivazione di hobby

200,00%

949990 - Attività di altre organizzazioni associative NCA

200,00%

960410 - Servizi di centri per il benessere fisico (esclusi gli stabilimenti termali)

200,00%

960420 - Stabilimenti termali

200,00%

960905 - Organizzazione di feste e cerimonie

200,00%

L’ammontare del contributo a fondo perduto non può essere comunque superiore a 150.000,00 euro.

2.5 Irrilevanza fiscale

Il contributo non concorre alla formazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione netta ai fini IRAP (per effetto del rimando all’art. 25 co. 7 del DL 34/2020).

3. Contributo a fondo perduto per imprese delle filiere agri­cole, della pesca e dell’acquacoltura

Con l’art. 7 del DL 137/2020 sono riconosciuti, nel limite complessivo di 100 milioni di euro per l’anno 2020, contributi a fondo perduto a favore delle imprese operanti nelle filiere agricole, della pesca e dell’acquacoltura.

Provvedimento attuativo

La platea dei soggetti beneficiari e i criteri per usufruire dei benefici saranno definiti con un successivo decreto interministeriale.

Limiti comunitari

Il contributo è riconosciuto nei limiti e alle condizioni del “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”, di cui alla comunicazione della Commissione europea del 19.3.2020 e successive modifiche.

4. Modifiche al credito d’imposta sui canoni di locazione di immobili ad uso non abitativo

Con l’art. 8 del DL 137/2020 viene prevista l’estensione del credito d’imposta sui canoni di locazione di immobili ad uso non abitativo e di affitto d’azienda, di cui all’art. 28 del DL 34/2020:

  • per le sole imprese operanti nei settori riportati nell’Allegato 1 al DL 137/2020, cioè le attività, in­­di­viduate mediante i codici ATECO, che hanno subito limitazioni ad opera del DPCM 24.10.2020 (si veda il precedente § 2.4);
  • indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d’imposta precedente (quindi, anche se hanno registrato ricavi superiori a 5 milioni di euro);
  • con riferimento a ciascuno dei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020.

Restano operanti, per quanto compatibili, le norme dell’art. 28 del DL 34/2020, sicché, ad esempio, per l’accesso al credito d’imposta da parte dei soggetti sopra individuati, è comunque richiesta la con­dizione del calo del fatturato (eccetto che per i soggetti che abbiano iniziato l’attività dall’1.1.2019 e per i soggetti aventi domicilio fiscale o sede legale in un Comune con stato calamitoso già in essere al 31.1.2020).

Inoltre, è ammessa la cessione del credito, alle condizioni previste dall’art. 28 del DL 34/2020.

Limiti comunitari

Le novità in materia di credito d’imposta per le locazioni previste dal DL 137/2020 sono soggette ai limiti comunitari del “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”, di cui alla comunicazione della Commissione europea del 19.3.2020 e successive modifiche.

Invece, in relazione alle modifiche al credito d’imposta per le locazioni apportate dall’art. 77 del DL 104/2020 (c.d. DL “Agosto”), tra cui l’estensione del credito d’imposta al mese di giugno o luglio, ovvero l’estensione del credito d’imposta fino al 31.12.2020 per le strutture turistico-ricettive, è stato previsto che la relativa efficacia è subordinata alla preventiva autorizzazione della Commissione europea.

5. Abolizione seconda rata IMU DEL 2020 per gli immobili in cui si esercitano attività sospese

Per effetto dell’art. 9 del DL 137/2020, non è dovuta la seconda rata dell’IMU per il 2020, in scadenza il 16.12.2020, per gli immobili e le relative pertinenze in cui si esercitano le attività che sono state sospese o limitate a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.

L’abolizione riguarda i soli proprietari di immobili che siano al contempo anche gestori delle attività esercitate nei medesimi immobili.

Nello specifico, l’esenzione riguarda gli immobili nei quali si esercitano le attività elencate nell’Al­legato 1 al DL 137/2020 (si veda il precedente § 2.4), che si vanno ad aggiungere a quelle previste dall’art. 78 del DL 104/2020 convertito.

Limiti comunitari

La disciplina in esame si applica nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”, di cui alla comunicazione della Commissione europea del 19.3.2020 e successive modifiche.

6. Indennità in favore di lavoratori autonomi e dipendenti

Vengono rinnovate per ulteriori mensilità le indennità in favore delle categorie di lavoratori sotto indicate.

6.1 Indennità erogate dall’inps

Per effetto dell’art. 15 del DL 137/2020, è riconosciuta un’indennità onnicomprensiva, pari a 1.000,00 euro, in favore dei soggetti, in possesso di determinate condizioni, appartenenti alle seguenti categorie:

  • lavoratori dipendenti stagionali del settore del turismo e degli stabilimenti termali, anche in regime di somministrazione;
  • lavoratori stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali;
  • lavoratori intermittenti;
  • lavoratori autonomi occasionali;
  • incaricati alle vendite a domicilio;
  • lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo;
  • lavoratori dipendenti a tempo determinato del settore del turismo e degli stabilimenti termali.

 Le indennità onnicomprensive previste per ciascuna categoria di beneficiari:

  • non sono cumulabili tra di loro, né con il reddito di emergenza;
  • non sono imponibili ai fini IRPEF.

Ove risulti necessaria la presentazione, le domande per l’indennità dovranno essere inoltrate all’INPS entro il 30.11.2020.

6.2 Indennità erogata dalla società "Sport e Salute spa"

L’art. 17 del DL 137/2020 riconosce, per il mese di novembre 2020, un’indennità di 800,00 euro in favore dei collaboratori sportivi che, in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività.

Tale indennità è erogata dalla società “Sport e Salute spa”.

I soggetti già beneficiari delle analoghe indennità per i mesi precedenti (da marzo a giugno 2020), per i quali permangano i requisiti, non devono presentare ulteriori domande in quanto l’indennità per novembre è erogata automaticamente.

Per gli altri soggetti, invece, il termine di presentazione delle domande è stabilito al 30.11.2020.

7. Nuovi trattamenti di integrazione salariale covid-19

L’art. 12 del DL 137/2020 riconosce ai datori di lavoro, che sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19, la possibilità di presentare domanda di concessione dei trattamenti di CIGO, assegno ordinario e CIG in deroga ex DL 18/2020 (c.d. “Cura Italia”), per una durata massima di 6 settimane, collocate nel periodo ricompreso tra il 16.11.2020 e il 31.1.2021.

Le nuove 6 settimane di trattamenti sono riconosciute ai datori di lavoro:

  • ai quali sia stata già interamente autorizzata la seconda tranche di 9 settimane ex art. 1 co. 2 del DL 104/2020, decorso il periodo autorizzato;
  • appartenenti ai settori interessati dalle misure di cui al DPCM 24.10.2020, di chiusura o limitazione delle attività economiche e produttive per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19.

In relazione invece ai periodi di trattamenti di integrazione salariale precedentemente richiesti e autorizzati ai sensi dell’art. 1 del DL 104/2020, collocati, anche parzialmente, in periodi successivi al 15.11.2020, si prevede l’imputazione, ove autorizzati, alle 6 settimane introdotte dal DL “Ristori”.

7.1 Contributo addizionale 

Per i datori di lavoro che richiedono l’intervento di integrazione salariale in questione sussiste l’ob­bligo, a determinate condizioni, di versare un contributo addizionale:

  • determinato sulla base del raffronto tra il fatturato aziendale del primo semestre 2020 e quello del corrispondente semestre del 2019;
  • calcolato sulla retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate durante la sospensione o la riduzione dell’attività lavorativa.

In particolare, l’aliquota contributiva addizionale da applicare sulla predetta retribuzione globale ri­sulta pari al 9% se la riduzione del fatturato è inferiore al 20%, ovvero al 18% se non si è verificata alcuna riduzione di fatturato.

Sono invece esonerati dal versamento del contributo addizionale i datori di lavoro:

  • che hanno subito una riduzione di fatturato pari o superiore al 20%;
  • che hanno avviato l’attività di impresa successivamente all’1.1.2019;
  • appartenenti ai settori interessati dalle misure di chiusura delle attività economiche e produttive per fronteggiare l’emergenza epidemiologica in questione.

7.2 Domanda di concessione

I datori di lavoro interessati devono presentare all’INPS domanda di concessione, autocertificando ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000 la sussistenza dell’eventuale riduzione del fatturato.

In seguito, l’INPS autorizzerà i trattamenti richiesti individuando l’aliquota del contributo addizionale che il datore di lavoro è tenuto a versare a partire dal periodo di paga successivo al provvedimento di concessione dell’integrazione salariale. In mancanza della predetta autocertificazione troverà applicazione l’aliquota massima del 18%.

Le domande devono essere inoltrate all’INPS, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa. In fase di prima applicazione, la norma fissa il termine di decadenza al 30.11.2020.

In caso di pagamento diretto delle prestazioni da parte dell’INPS, il datore di lavoro deve inviare all’Istituto tutti i dati necessari per il pagamento o per il saldo dell’integrazione salariale entro la fine del mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale, ovvero, se posteriore, entro il termine di 30 giorni dall’adozione del provvedimento di concessione.

7.3 Esonero contributo alternativo ai trattamenti di integrazione salariale

L’art. 12 del DL 137/2020 consente ai datori di lavoro privati – con esclusione del settore agricolo – che non richiedono i trattamenti di integrazione salariale COVID-19 regolati dallo stesso art. 12, di poter richiedere l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico già definito dall’art. 3 del DL 104/2020, per un ulteriore periodo massimo di 4 settimane, fruibili entro il 31.1.2021, nei limiti delle ore di integrazione salariale già fruite nel mese di giugno 2020, con es­clu­sione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, riparametrato e applicato su base mensile.

I datori di lavoro privati che hanno richiesto l’esonero contributivo ai sensi dell’art. 3 del DL 104/2020, possono rinunciare per la frazione di esonero richiesto e non goduto e contestualmente presentare domanda per accedere ai trattamenti di integrazione salariale previsti dal DL “Ristori”.

8. Divieto di licenziamenti

Il divieto di licenziamento per motivi economici, introdotto dall’art. 46 del DL 18/2020 e poi confermato dall’art. 14 del DL 104/2020, è stato prorogato dall’art. 12 co. 9 del DL 137/2020 al 31.1.2021. Fino a tale data:

  • resta precluso l’avvio di procedure di licenziamento collettivo (e restano sospese quelle pendenti avviate dopo il 23.2.2020);
  • sono vietati i licenziamenti per giustificato motivo oggettivo (le procedure già avviate ai sensi dell’art. 7 della L. 604/66 restano sospese).

Eccezioni

Rimangono le eccezioni al divieto già disposte dall’art. 14 del DL 104/2020. Pertanto, si potrà procedere alla risoluzione del rapporto di lavoro, oltre che nell’ipotesi in cui il personale interessato dal recesso, già impiegato in un appalto, sia riassunto a seguito di subentro di nuovo appaltatore (art. 12 co. 9 del DL 137/2020), anche nei casi di:

  • cessazione definitiva dell’attività di impresa, sempreché non sia configurabile un trasferimento d’azienda o di un ramo di essa ai sensi dell’art. 2112 c.c.;
  • accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rap­­pre­sentative a livello nazionale, che preveda un incentivo all’esodo per quei lavoratori disponibili ad accettare la risoluzione del rapporto;
  • fallimento, quando non sia previsto l’esercizio provvisorio dell’impresa o ne sia disposta la ces­sazione.

9. Sospensione del versamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi INAIL

L’art. 13 del DL 137/2020 stabilisce, per il mese di competenza novembre 2020, la sospensione dei termini di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria.

L’agevolazione trova applicazione nei confronti dei datori di lavoro privati, aventi sede operativa nel territorio dello Stato, appartenenti ai settori interessati dal DPCM 24.10.2020, che svolgono co­me attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO riportati nell’Allegato 1 al DL 137/2020 (si veda il precedente § 2.4).

La norma disciplina anche le modalità di ripresa dei contributi e premi sospesi, che dovranno essere versati, senza applicazione di sanzioni o interessi:

  • in unica soluzione, entro il 16.3.2021;
  • ovvero mediante rateizzazione, fino a un massimo di 4 rate mensili di pari importo (con versamento della prima rata entro il 16.3.2021).

Il mancato versamento di due rate, anche non consecutive, determina la decadenza dal beneficio della rateazione.

10. Esonero contributivo a favore delle filiere agricole, del­la pesca e dell’acquacoltura

Ai sensi dell’art. 16 del DL 137/2020, viene introdotto un esonero, per il periodo di competenza no­vem­bre 2020, in favore delle aziende appartenenti alle filiere agricole, della pesca e dell’acqua­coltura, comprese le aziende produttrici di vino e birra.

L’esonero, ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, viene riconosciuto in favore dei:

  • datori di lavoro;
  • lavoratori agricoli autonomi iscritti alla Gestione INPS dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni.

10.1 Datori di lavoro

L’esonero riguarda i contributi previdenziali e assistenziali a carico dei datori di lavoro, esclusi i premi INAIL, ed è riconosciuto nei limiti della contribuzione dovuta al netto di altre agevolazioni o ri­duzioni delle aliquote di finanziamento della previdenza obbligatoria, previsti dalla normativa vi­gen­te e spettanti nel periodo di riferimento dell’esonero.

Nel dettaglio, l’esonero in argomento trova applicazione sui versamenti in scadenza:

  • il 16.12.2020 (periodo retributivo novembre 2020);
  • ovvero il 16.6.2021, per i datori di lavoro per i quali la contribuzione dovuta per il mese di novembre 2020 (quarto trimestre 2020) è determinata sulla base della dichiarazione della manodopera agricola da trasmettere entro il 31.12.2020.

10.2 Lavoratori agricoli autonomi

L’esonero è riconosciuto anche nei confronti delle seguenti tipologie di lavoratori:

  • imprenditori agricoli professionali;
  • coltivatori diretti;
  • mezzadri e coloni.

Per tali soggetti l’esonero introdotto dal DL “Ristori” trova applicazione sul versamento della rata in scadenza il 16.11.2020, nella misura pari a un dodicesimo della contribuzione dovuta per l’anno 2020 (esclusi i premi INAIL).

11. Novità in tema di Smart Working e congedo covid-19

L’art. 22 del DL 137/2020 ha modificato l’art. 21-bis del DL 104/2020 introducendo le seguenti novità.

Quanto allo smart working, il genitore lavoratore dipendente può svolgere la prestazione lavorativa in modalità agile:

  • per tutto o parte del periodo di quarantena obbligatoria del figlio convivente minore di anni 16 disposta dall’ASL nei casi indicati dall’art. 21-bis co. 1 e 2 del DL 104/2020;
  • in caso di sospensione dell’attività didattica in presenza del figlio convivente minore di anni 16.

Il congedo straordinario, quale misura alternativa al lavoro agile, può essere fruito, per effetto delle modifiche introdotte, anche in caso di sospensione dell’attività didattica in relazione al figlio convivente minore di anni 14.

Inoltre, per i figli di età compresa fra 14 e 16 anni, è stato disposto il diritto di astensione dallo svolgimento dell’attività lavorativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del po­sto di lavoro; in tale ipotesi:

  • non è dovuto il pagamento della retribuzione o di indennità;
  • non spetta il riconoscimento della contribuzione figurativa.

12. Sospensione delle procedure esecutive immobiliari relati­ve alla prima casa

Con l’art. 4 del DL 137/2020 viene stabilito che le procedure esecutive immobiliari aventi ad oggetto l’abitazione principale del debitore restino sospese fino al 31.12.2020.

La norma modifica l’art. 54-ter del DL 18/2020 (c.d. “Cura Italia”), che aveva disposto la sospensione per 6 mesi a decorrere dal 30.4.2020.

Inefficacia dei pignoramenti immobiliari

Le procedure esecutive per il pignoramento immobiliare, di cui all’art. 555 c.p.c., aventi ad oggetto l’abitazione principale del debitore ed effettuate dal 25.10.2020 alla data di entrata in vigore della legge di conversione del DL “Ristori” sono inefficaci.

13. Proroga del “bonus vacanze”

Con le modifiche apportate dall’art. 5 co. 6 del DL 137/2020 all’art. 176 del DL 34/2020 convertito, viene disposto che il c.d. “bonus vacanze” è riconosciuto, una sola volta, per i periodi d’imposta 2020 e 2021.

Il periodo di riferimento per l’utilizzo del bonus è ora fissato dall’1.7.2020 al 30.6.2021.

Presentazione delle domande

Ai fini della concessione dell’agevolazione sono prese in considerazione le domande presentate entro il 31.12.2020.

14. Reddito di emergenza

L’art. 14 co. 1 del DL 137/2020 riconosce, per i mesi di novembre e dicembre 2020, una quota del Reddito di emergenza (REM) ai nuclei familiari già beneficiari della misura ai sensi dell’art. 23 co. 1 del DL 104/2020.

Inoltre, ai sensi del co. 2 dell’art. 14 del DL 137/2020, viene riconosciuta una quota di REM, pari all’ammontare di cui all’art. 82 co. 5 del DL 34/2020, relativa alle mensilità di novembre e dicembre 2020, anche ai nuclei familiari in possesso cumulativamente dei seguenti requisiti:

  • un valore del reddito familiare, nel mese di settembre 2020, inferiore ad una soglia pari all’am­montare di cui all’art. 82 co. 5;
  • assenza nel nucleo familiare di componenti che percepiscono o hanno percepito una delle indennità di cui all’art. 15 del DL 137/2020;
  • possesso dei requisiti di cui all’art. 82 co. 2 lett. a), c) e d), 2-bis e 3 dell’art. 82 del DL 34/2020.

La domanda per la quota di REM prevista dall’art. 14 co. 2 del DL 137/2020 deve essere presentata all’INPS entro il 30.11.2020, con le modalità da esso stabilite.

 

Fonte: Eutekne

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