Decreto Liquidità - Ulteriori proroghe dei termini per i versamenti fiscali e contributivi e per altri adempimenti fiscali

10 aprile 2020

1 Premessa

Con il c.d. Decreto “Cura Italia”, pubblicato sulla G.U. 17.3.2020 n. 70 ed entrato in vigore il giorno stesso, recante misure urgenti per imprese, lavoratori e famiglie a causa dell’emer­genza epidemiologica da Coronavirus, sono stati sospesi:

  • i termini di effettuazione dei versamenti fiscali e contributivi;
  • gli altri adempimenti fiscali, diversi dai versamenti e dall’effettuazione delle ritenute alla fonte.

Con l’ultimo Decreto, il c.d. “Decreto Liquidità”, pubblicato sulla G.U. 8.4.2020 n. 94 ed in vigore dal 9.4.2020, sono state previste:

  • ulteriori sospensioni dei termini di effettuazione dei versamenti fiscali e contributivi;
  • ulteriori proroghe per l’effettuazione di alcuni adempimenti fiscali.

In generale, le sospensioni dei versamenti sono differenziate a se­conda:

  • dell’ammontare dei ricavi o compensi del periodo d’imposta 2019;
  • della misura percentuale della riduzione del fatturato o dei corrispettivi nei mesi di marzo e aprile 2020 rispetto ai corrispondenti mesi del 2019;
  • dell’ubicazione in determinati territori maggiormente colpiti;
  • dell’attività svolta.

2 Ulteriore differimento per tutti dei versamenti dal 16.3.2020 al 16.4.2020

Il Decreto Cura Italia aveva disposto il differimento al 20.3.2020 dei versamenti:

  • nei confronti delle pubbliche amministrazioni, inclusi quelli relativi ai contributi previdenziali ed assistenziali ed ai premi INAIL per l’assicurazione obbligatoria;
  • in scadenza il 16.3.2020.

Con l’art. 21 del Decreto Liquidità viene stabilito che tali versamenti sono considerati tempestivi se effettuati entro il 16.4.2020.

Rientrano quindi nella ulteriore proroga al 16.4.2020, ad esempio:

  • tutti i versamenti relativi alle ritenute e alle addizionali IRPEF, trattenute nel mese di febbraio;
  • il versamento dell’IVA relativa a febbraio;
  • il versamento del saldo IVA relativo al 2019;
  • il versamento della tassa annuale forfettaria di concessione governativa per la numerazione e bollatura iniziale di libri e registri;
  • i versamenti dei contributi INPS, relativi a febbraio, dei dipendenti e dei “parasubordinati” iscritti alla Gestione separata.

Con tale disposizione viene quindi prevista una ulteriore proroga di 27 giorni per tutti i versamenti fiscali e contributivi, che scadevano il 16.3.2020, nei confronti di tutti i soggetti, salvo poter beneficiare degli ulteriori differimenti previsti dagli artt. 61 e 62 dello stesso Decreto Liquidità.

3 Soggetti con ricavi o compensi del 2019 fino a 50 milioni di euro

Ai sensi dell’art. 18 del Decreto Liquidità, per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso al 9.4.2020 (2019, per i soggetti “solari”), è prevista la sospensione dei versamenti nei mesi di aprile e maggio 2020 relativi:

  • alle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, di cui agli artt. 23 e 24 del DPR 600/73, e alle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituto d’imposta;
  • all’IVA;

La sospensione dei suddetti versamenti:

  • nel mese di aprile 2020 (quindi modello F24 scad. 16/4/2020), si applica a condizione che tali soggetti abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d’imposta;
  • nel mese di maggio 2020 (quindi modello f24 scad. 18/5/2020), si applica a condizione che tali soggetti abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d’imposta.

Versamenti contributivi

Per i suddetti soggetti sono altresì sospesi, per i mesi di aprile e di maggio 2020, i termini dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi INAIL per l’assicurazione obbligatoria.

3.1 Soggetti che hanno iniziato l’attività dall’1.4.2019

L’art. 18 del Decreto stabilisce che i suddetti versamenti sono sospesi anche per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, che:

  • hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato;
  • hanno intrapreso l’attività di impresa, di arte o professione a partire dall’1.4.2019.

3.2 Termini di effettuazione dei versamenti sospesi

I versamenti sospesi in base alle nuove disposizioni sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi:

  • in un’unica soluzione entro il 30.6.2020;
  • oppure mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo, a decorrere dal mese di giugno 2020.

3.3 Soggetti con ricavi o compensi del 2019 fino a 2 milioni di euro

I soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro nel periodo d’imposta 2019, che non svolgono l’attività in determinati settori o Province mag­giormente colpiti dall’emergenza, hanno beneficiato della sospensione dei versamenti:

  • relativi alle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, all’IVA, ai contributi previdenziali e assistenziali e ai premi INAIL;
  • che scadevano nel periodo compreso tra l’8.3.2020 e il 31.3.2020.

Tali soggetti, per beneficiare delle ulteriori sospensioni nei mesi di aprile e maggio 2020 devono quindi rispettare il nuovo requisito della diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33%, come sopra illustrato.

4 Soggetti con ricavi o compensi del 2019 superiori a 50 milioni di euro

Ai sensi dell’art. 18 del Decreto Liquidità, anche per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, con ricavi o compensi superiori a 50 milioni di euro nel periodo d’imposta 2019, è prevista la sospensione dei versamenti nei mesi di aprile e maggio 2020 relativi:

  • alle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, di cui agli artt. 23 e 24 del DPR 600/73, e alle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituto d’imposta;
  • all’IVA.

La sospensione dei suddetti versamenti:

  • nel mese di aprile 2020, si applica però a condizione che tali soggetti abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 50% nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d’imposta;
  • nel mese di maggio 2020, si applica però a condizione che tali soggetti abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 50% nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d’imposta.

Versamenti contributivi

Per i suddetti soggetti sono altresì sospesi, per i mesi di aprile e di maggio 2020, i termini dei versa­menti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi INAIL per l’assicurazione obbligatoria.

4.1 Soggetti che hanno iniziato l’attività dall’1.4.2019

Il Decreto stabilisce che i suddetti versamenti sono sospesi anche per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, che:

  • hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato;
  • hanno intrapreso l’attività di impresa, di arte o professione a partire dall’1.4.2019.

4.2 Termine di effettuazione dei versamenti sospesi

I versamenti sospesi in base alle nuove disposizioni sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi:

  • in un’unica soluzione entro il 30.6.2020;
  • oppure mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo, a decorrere dal mese di giugno 2020.

5 Soggetti residenti o con sede operativa nelle province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza

E’ prevista la sospensione dei versamenti IVA nei mesi di aprile e maggio 2020 nei confronti dei soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione:

  • che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nelle Province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza;
  • a prescindere dall’ammontare dei ricavi o compensi del periodo d’imposta precedente.

La sospensione dei versamenti IVA:

  • nel mese di aprile 2020, si applica a condizione che tali soggetti abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d’imposta;
  • nel mese di maggio 2020, si applica a condizione che tali soggetti abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d’imposta.

Effettuazione dei versamenti sospesi

I versamenti sospesi in base alle nuove disposizioni sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi:

  • in un’unica soluzione entro il 30.6.2020;
  • oppure mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo, a decorrere dal mese di giugno 2020.

6 Soggetti che svolgono attività in determinati settori mag­gior­mente colpiti dall’emergenza

In relazione ai soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato e che operano nei settori maggiormente colpiti dall’emergenza sanitaria (es. soggetti che operano nel turismo, nella ristorazione, nell’attività sportiva, nell’intrattenimento, nelle attività culturali, nei servizi di assistenza, nei trasporti, ecc.), resta ferma la sospensione dei termini relativi:

  • ai versamenti delle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, di cui agli artt. 23 e 24 del DPR 600/73, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituto d’imposta;
  • agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi INAIL per l’assicurazione obbligatoria.

Per tali soggetti erano inoltre stati sospesi i termini dei versamenti relativi all’IVA, in scadenza nel mese di marzo 2020.

Sospensione dei versamenti IVA nel mese di aprile 2020

I soggetti in esame potranno quindi beneficiare della sospensione dei termini di versamento IVA nel mese di aprile 2020 se hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di marzo 2020, rispetto allo stesso mese del precedente periodo d’imposta, di:

  • almeno il 33%, in caso di ricavi o compensi del periodo d’imposta 2019 fino a 50 milioni di euro;
  • almeno il 50%, in caso di ricavi o compensi del periodo d’imposta 2019 superiori a 50 milioni di euro;
  • almeno il 33%, se hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nelle Province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza, a prescindere dall’ammontare dei ricavi o compensi del periodo d’imposta 2019.

Sospensione dei versamenti delle ritenute, dei contributi e dell’IVA nel mese di maggio 2020

I soggetti in esame potranno quindi beneficiare delle ulteriori sospensioni dei termini di versamento nel mese di maggio 2020, riguardanti le ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, i contributi previdenziali e assistenziali, i premi INAIL e l’IVA, se hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di aprile 2020, rispetto allo stesso mese del precedente periodo d’imposta, di:

  • almeno il 33%, in caso di ricavi o compensi del periodo d’imposta 2019 fino a 50 milioni di euro;
  • almeno il 50%, in caso di ricavi o compensi del periodo d’imposta 2019 superiori a 50 milioni di euro;
  • almeno il 33%, se hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nelle Province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza, a prescindere dall’ammontare dei ricavi o compensi del periodo d’imposta 2019.

6.1 Termine di effettuazione dei versamenti sospesi

I soggetti in esame devono effettuare i versamenti precedentemente sospesi, senza applicazione di sanzioni e interessi:

  • in un’unica soluzione entro il 31.5.2020 (termine che, cadendo di domenica, slitta all’1.6.2020);
  • oppure mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo, a decorrere dal mese di maggio 2020.

7 Enti non commerciali

Il Decreto ha stabilito che nei confronti degli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, che svolgono attività istituzionale di interesse generale non in regime d’impresa, sono sospesi i versamenti nei mesi di aprile e maggio 2020 relativi:

  • alle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, di cui agli artt. 23 e 24 del DPR 600/73, e alle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituto d’imposta;
  • ai contributi previdenziali e assistenziali e ai premi INAIL per l’assicurazione obbligatoria.

Termini di effettuazione dei versamenti sospesi

I versamenti sospesi in base alle nuove disposizioni sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi:

  • in un’unica soluzione entro il 30.6.2020;
  • oppure mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo, a decorrere dal mese di giugno 2020.

8 Cooperazione tra agenzia delle entrate, enti di previdenza e INAIL ai fini dei controlli

Il Decreto Liquidità stabilisce che l’INPS, gli altri Enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza e l’INAIL comunicano all’Agenzia delle Entrate i dati identificativi dei soggetti che hanno effettuato la sospensione del versamento dei contributi previdenziali e assisten­ziali e dei premi di assicurazione obbligatoria in base alla disciplina prevista e fin qui illustrata.

L’Agenzia delle Entrate comunicherà ai predetti Enti l’esito dei riscontri effettuati sulla verifica dei requisiti relativi al fatturato e ai corrispettivi, rilevanti ai fini della sospensione dei versamenti.

9 Semplificazioni per il versamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche

Viene stabilito che il pagamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche può essere effettuato, senza applicazione di interessi e sanzioni:

  • per il primo trimestre, nei termini previsti per il versamento dell’imposta relativa al secondo trimestre solare dell’anno di riferimento, qualora l’ammontare dell’imposta da versare per le fatture elettroniche emesse nel primo trimestre solare dell’anno sia inferiore a 250,00 euro;
  • per il primo e secondo trimestre, nei termini previsti per il versamento dell’imposta relativa al terzo trimestre solare dell’anno di riferimento, qualora l’ammontare dell’imposta da versare per le fatture elettroniche emesse nel primo e secondo trimestre solare dell’anno sia inferiore complessivamente a 250,00 euro.

Ad esempio:

  • se l’imposta di bollo sulle fatture elettroniche dovuta per il primo trimestre (gennaio-marzo) 2020 è pari a 100,00 euro, il relativo versamento può non essere effettuato entro il 20.4.2020, ma entro il 20.7.2020;
  • se per il secondo trimestre (aprile-giugno) 2020 l’imposta di bollo sulle fatture elettroniche è pari a 50,00 euro, il relativo versamento può non essere effettuato entro il 20.7.2020, ma entro il 20.10.2020, unitamente ai 100,00 euro dovuti per il primo trimestre.

Scadenze dei versamenti per il terzo e quarto trimestre

Restano ferme le ordinarie scadenze per il versamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche dovuta per:

  • il terzo trimestre (luglio-settembre), stabilita al 20 ottobre;
  • il quarto trimestre (ottobre-dicembre), stabilita al 20 gennaio dell’anno successivo.

Precedente disciplina

In precedenza, invece, era previsto che qualora gli importi dovuti dell’imposta di bollo non superassero la soglia annua di 1.000,00 euro, il versamento dell’imposta potesse essere assolto con cadenza semestrale, entro il 16 giugno e il 16 dicembre di ciascun anno.

10 Proroghe di termini relativi alle Certificazioni uniche 2020

10.1 Invio delle certificazioni uniche 2020 all’Agenzia delle Entrate

Viene ulteriormente prorogato dal 31.3.2020 al 30.4.2020 il termine per effettuare la trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate delle Certificazioni Uniche 2020 rilevanti per la predisposizione delle dichiarazioni dei redditi precompilate relative al 2019 (modelli 730/2020 e REDDITI PF 2020).

Certificazioni Uniche 2020 non rilevanti per le dichiarazioni precompilate

Resta invece fermo il termine ordinario del 31.10.2020 per la trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate delle Certificazioni Uniche 2020 contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione precompilata.

10.2 Consegna delle certificazioni Uniche 2020 al contribuente

Viene prorogato dal 31.3.2020 al 30.4.2020 anche il termine per la consegna ai contribuenti-sostituiti delle Certificazioni Uniche 2020.

10.3 Altre comunicazioni di dati per la dichiarazione pre­com­pilata

Non sono invece state previste ulteriori proroghe per la trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate dei dati relativi agli oneri deducibili e detraibili sostenuti nel 2019 (escluse le spese sanitarie ma comprese quelle veterinarie), da utilizzare per la precompilazione delle dichiarazioni dei red­diti.

Il termine per effettuare i suddetti invii di dati è quindi scaduto il 31.3.2020.

11 Non effettuazione delle ritenute sui redditi di lavoro autonomo e sulle provvigioni

Viene prorogata la disciplina relativa alla non effettuazione delle ritenute sui redditi di lavoro autonomo e sulle provvigioni.

Per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, con ricavi o compensi non superiori a 400.000,00 euro nel periodo d’imposta 2019, viene infatti previsto che non sono assog­gettati alle ritenute d’acconto sui redditi di lavoro autonomo e sulle provvigioni:

  • i compensi e i ricavi percepiti nel periodo compreso tra il 17.3.2020 (data di entrata in vigore del DL 18/2020) e il 31.5.2020 (prima fino al 31.3.2020);
  • a condizione che nel mese precedente i lavoratori autonomi e gli agenti non abbiano sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato.

11.1 Rilascio di un’apposita dichiarazione

Per evitare l’applicazione delle ritenute, i lavoratori autonomi e gli agenti devono rilasciare al sostituto d’imposta che effettua il pagamento un’apposita dichiarazione dalla quale risulti che i compensi e i ricavi non sono soggetti a ritenuta ai sensi della disposizione in esame.

11.2 Versamento delle ritenute non operate

I lavoratori autonomi e gli agenti devono provvedere a versare l’ammontare delle ritenute d’ac­conto non operate dal sostituto d’imposta, senza applicazione di sanzioni e interessi:

  • in un’unica soluzione entro il 31.7.2020;
  • oppure mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo, a decorrere dal mese di luglio 2020.

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