Nuova rivalutazione dei beni d'impresa - art. 110 DL 14.8.2020 n. 104

20 agosto 2020

Tra le novità introdotte dal cd Decreto “Agosto” (DL 14/08/2020 n. 104) è presente, all’art. 110, la nuova rivalutazione del beni d’impresa. Ovvero, le imprese si possono patrimonializzare mediante una rivalutazione dei beni d’impresa e delle partecipazioni a costi ridotti e ad effetto rapido. Una rivalutazione economica, quindi, dato che il riconoscimento fiscale dei maggiori valori imputati ai fini civilistici passa attraverso il versamento di un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’IRAP del 3%. Non solo, ma il maggior valore attribuito ai beni e alle partecipazioni si considera riconosciuto, ai fini delle imposte sui redditi e dell’IRAP, a decorrere dall’esercizio successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione è stata eseguita.

Il Decreto ripropone nel corso del 2020 una seconda (se non una terza se si considera anche la rivalutazione gratuita dei beni del settore alberghiero prevista dalla legge di conversione del decreto Liquidità) rivalutazione dei beni d’impresa, ma questa volta a costi decisamente ridotti. Infatti, il legislatore prevede che per dare riconoscimento fiscale ai maggiori valori iscritti in bilancio ai beni d’impresa è necessario pagare un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’IRAP del 3% (in luogo delle due aliquote del 10% e 12%), con riconoscimento di tale scelta già a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in cui la rivalutazione è stata effettuata. Non solo: ma questa rivalutazione non deve necessariamente riguardare tutti i beni della medesima categoria omogenea, ma opera distintamente per ciascun bene.

I soggetti ammessi ad operare la suddetta rivalutazione sono: le società di capitali e gli enti commerciali residenti nei territori dello Stato - che non adottano i principi contabili internazionali nella redazione del bilancio, potranno, in deroga a quanto disposto dall’articolo 2426 del c.c. e di ogni altra disposizione oggi vigente, rivalutare i beni d’impresa e le partecipazioni di controllo, ad esclusione degli immobili al cui scambio e produzione è diretta l’attività d’impresa, risultanti dal bilancio in corso al 31 dicembre 2019.

Novità interessante rispetto a quanto previsto dalle varie leggi che hanno previsto la rivalutazione è che la rivalutazione, che deve essere eseguita nel bilancio o rendiconto dell’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019 (ossia per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, nel 2020), può essere effettuata distintamente per ciascun bene (e non deve quindi riguardare necessariamente tutti i beni appartenenti alla stessa categoria con applicazione di un unico criterio all’interno della medesima categoria) e deve essere annotata nel relativo inventario e nella nota integrativa.

Possono essere oggetto di rivalutazione - ad esempio - i seguenti beni:

- terreni;

- fabbricati;

- impianti;

- macchinari;

- attrezzature;

- marchi;

- brevetti;

- partecipazioni, costituenti immobilizzazioni finanziarie, in società controllate e collegate ai sensi dell’art. 2359 c.c.

Le immobilizzazioni immateriali (i.e. marchi, brevetti) - anche se non più iscritti nello stato patrimoniale in quanto interamente ammortizzati - possono essere “gratuitamente rivalutate”, se sono ancora tutelate ai sensi delle vigenti disposizioni normative.

La rivalutazione è applicabile anche ai beni completamente ammortizzati e alle immobilizzazioni in corso, risultanti dall’attivo dello stato patrimoniale del bilancio relativo all’esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2019.

I beni detenuti in leasing possono essere rivalutati dall’utilizzatore solo se è stato esercitato il diritto di riscatto entro l’esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2019, considerato che possono essere rivalutati i soli beni in proprietà.

Il maggior valore attribuito ai beni e alle partecipazioni si considera riconosciuto, ai fini delle imposte sui redditi e dell’IRAP, a decorrere dall’esercizio successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione è stata eseguita, mediante il versamento di un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’IRAP e di eventuali addizionali nella misura del 3% per i beni ammortizzabili e non ammortizzabili.

L’imposta sostitutiva deve essere versata in un massimo di due rate di pari importo, di cui:

a) la prima con scadenza entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d’imposta con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita;

b) la seconda entro il termine previsto per il versamento della seconda o unica rata di acconto delle imposte sui redditi relativa al periodo d’imposta successivo.

Gli importi da versare possono essere compensati nel modello F24.

Il saldo attivo risultante dalle rivalutazioni eseguite deve essere imputato al capitale o accantonato in una speciale riserva designata, con esclusione di ogni diversa utilizzazione.

Sulla base dell’art. 13 della legge 21 novembre 2000, n. 342 - espressamente richiamato dall’articolo del decreto Agosto - il saldo attivo di rivalutazione non può essere utilizzato e “la riserva, ove non venga imputata al capitale, può essere ridotta soltanto con l’osservanza delle disposizioni dei commi secondo e terzo dell’art. 2445 del Codice civile”.

Ai fini fiscali, inoltre, il saldo attivo costituisce una “riserva in sospensione di imposta” tassato, ai sensi dell’art. 13 della legge 21 novembre 2000, n. 342, in caso di distribuzione ai soci.

Il saldo attivo di rivalutazione può essere affrancato, in tutto o in parte, mediante l’applicazione in capo alla società di un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’IRAP nella misura del 10%.

L’imposta sostitutiva deve essere versata in un massimo di due rate di pari importo, di cui:

c) la prima con scadenza entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d’imposta con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita;

d) la seconda entro il termine previsto per il versamento della seconda o unica rata di acconto delle imposte sui redditi relativa al periodo d’imposta successivo.

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