Termini di detrazione IVA - arrivati i chiarimenti

07 maggio 2017

E' stato nel corso dell'audizione tenutasi il 4 maggio 2017, dinanzi alle Commissioni riunite Bilancio della Camera e del Senato, che la Direttrice dell'agenzia delle Entrate ha chiarito che i nuovi termini di detrazione iva sugli acquisti - introdotti dal DL 24 aprile 2017 n. 50 - non si applicano alle fatture ricevute e non registrate in anni precedenti rispetto al 2017.

Ricordiamo che le disposizioni vigenti prima delle modifiche prevedevano che il diritto  alla detrazione sorgeva nel momento in cui l'IVA diveniva esigibile e poteva essere esercitato, al più tardi, con la dichiarazione annuale IVA relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto è sorto. Pertanto l'IVA relativa ad una fattura di acquisto detata 2014, poteva essere detratta entro il mese di febbraio 2017.

Le nuove disposizioni consentono, invece, l'esercizio del diritto di detrazione, al più tardi, con la dichiarazione IVA relativa all'anno in cui lo stesso è sorto. Ciò vuol dire che l'IVA relativa ad un acquisto effettuato nel 2017 potrà essere detratta entro il 30 aprile 2018.

Si ritiene che lo stesso principio valga relativamente alle bolle doganali d'importazione.

Secondo quanto risulta dall'audizione, le nuove regole si applicano a tutte le fatture ricevute nel 2017, senza alcuna distinzione tra quelle per le quali l'esigibilità è sorta anteriormente all'entrata in vigore delle nuove disposizione e quelle per le quali l'esigibilità è sorta dopo le intervenute modifiche.

Lo Studio è a disposizione per richieste di approfondimento e analisi di casi specifici.

  Costantino Caramagno

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