Bonus fiscale fino al 60% per la Formazione 4.0

02 maggio 2021

La legge di Bilancio 2021 ha introdotto importanti novità in tema di ampliiamento delle spese agevolabili per la fruizione del bonus fiscale a favore delle imprese che sostengono spese per la formazione 4.0 del personale dipendente. La misura del credito d’imposta varia in relazione alle dimensioni dell’impresa dal 30% al 60% delle spese ammissibili, con un massimo di 300.000 euro per le piccole imprese e di 250.000 euro per quelle medie e grandi.

BENEFICIARI

Possono beneficiare del credito d’imposta formazione 4.0 tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalle dimensioni, dalla forma giuridica e dal settore economico in cui operano.

Sono escluse:

- le imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale o altra procedura concorsuale prevista dalla legge fallimentare, dal D.Lgs. 14/2019 (Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza) o da altre leggi speciali oppure che abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;

- le imprese destinatarie di sanzioni interdittive di cui all’art. 9, comma 2, D.Lgs. 231/2001.

ATTIVITA' AGEVOLATE

Danno diritto al credito d’imposta le attività di formazione finalizzate all’acquisizione e al consolidamento di competenze e conoscenze nelle seguenti tecnologie 4.0:

- big data e analisi dei dati;

cloud e fog computing;

cybersecurity;

- simulazione e sistemi cyber-fisici;

- prototipazione rapida;

- sistemi di visualizzazione, realtà virtuale (Rv) e realtà aumentata (Ra);

- robotica avanzata e collaborativa;

- interfaccia uomo macchina;

- manifattura additiva (o stampa tridimensionale);

internet delle cose e delle macchine;

- integrazione digitale dei processi aziendali.

L’attività formativa:

• deve essere destinata al personale dipendente dell’impresa beneficiaria. Per personale dipendente si intende il personale titolare di un rapporto di lavoro subordinato, anche a tempo determinato ed apprendisti. La natura di aiuto di stato del credito d’imposta formazione 4.0 impedisce l’ampliamento della platea dei beneficiari a personale in rapporto di lavoro diverso da quello subordinato;

• deve interessare uno o più dei seguenti ambiti aziendali: vendita e marketing; informatica e tecniche; tecnologie di produzione (i settori nei quali svolgere la formazione sono elencati nell’Allegato A della legge di Bilancio 2018);

• può essere organizzata direttamente dall’impresa o erogata da soggetti esterni all’impresa. In quest’ultimo caso, sono ammissibili solo le attività commissionate a:

- soggetti accreditati per lo svolgimento di attività di formazione finanziata presso la regione o provincia autonoma in cui l'impresa ha la sede legale o la sede operativa;

- università, pubbliche o private o a strutture ad esse collegate;

- soggetti accreditati presso i fondi interprofessionali;

- soggetti in possesso della certificazione di qualità in base alla disciplina europea;

- Istituti tecnici superiori (ITS).

Le lezioni possono essere svolte in modalità e-learning ovvero on line, a condizione che le imprese adottino strumenti di controllo idonei ad assicurare, con un sufficiente grado di certezza, l’effettiva e continua partecipazione del personale impegnato nelle attività formative (Ministero dello Sviluppo Economico, circolare 3 dicembre 2018 n. 41208).

SPESE AMMISSIBILI

Attenzione: la legge di Bilancio 2021 ha ampliato le tipologie di spese agevolabili. A partire dal 1° gennaio 2021 sono ammissibili al credito d’imposta le seguenti spese:

spese di personale relative ai formatori per le ore di partecipazione alla formazione;

- costi di esercizio relativi a formatori e partecipanti alla formazione direttamente connessi al progetto di formazione, quali le spese di viaggio, i materiali e le forniture con attinenza diretta al progetto, l’ammortamento degli strumenti e delle attrezzature per la quota da riferire al loro uso esclusivo per il progetto di formazione. Sono escluse le spese di alloggio, ad eccezione delle spese di alloggio minime necessarie per i partecipanti che sono lavoratori con disabilità;

- costi dei servizi di consulenza connessi al progetto di formazione;

- spese di personale relative ai partecipanti alla formazione e le spese generali indirette (spese amministrative, locazione, spese generali) per le ore durante le quali i partecipanti hanno seguito la formazione;

- certificazione del revisore legale dei conti (se l’impresa non è già soggetta a revisione legale dei conti).

MISURA DELL'AGEVOLAZIONE

Il credito d'imposta è riconosciuto:

- per le piccole imprese: in misura pari al 50% delle spese ammissibili, nel limite massimo annuale di 300.000 euro;

- per le medie imprese: in misura pari al 40% delle spese ammissibili, nel limite massimo annuale di 250.000 euro;

- per le grandi imprese: in misura pari al 30% delle spese ammissibili, nel limite massimo annuale di 250.000 euro.

Fruizione del bonus e adempimenti

Il credito d'imposta spettante è utilizzabile, esclusivamente in compensazione mediante F24 a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in cui sono sostenute le spese ammissibili.

Le imprese beneficiarie del credito d’imposta sono tenute a redigere e conservare:

- una relazione che illustri le modalità organizzative e i contenuti delle attività di formazione svolte;

- l’ulteriore documentazione contabile e amministrativa idonea a dimostrare la corretta applicazione del beneficio, anche in funzione del rispetto dei limiti e delle condizioni posti dalla disciplina comunitaria in materia;

- i registri nominativi di svolgimento delle attività formative sottoscritti dal personale discente e docente o dal soggetto formatore esterno all’impresa.

Le imprese che intendono fruire dell’agevolazione sono tenute ad effettuare una comunicazione al Ministero dello sviluppo economico, richiesta al solo fine di acquisire le informazioni necessarie per valutare l’andamento, la diffusione e l’efficacia delle misure agevolative (il modello, il contenuto, le modalità e i termini di invio della comunicazione saranno definiti con apposito decreto ministeriale).

ESEMPI

Caso 1: Piccola impresa non soggetta alla revisione legale dei conti

Si supponga che nel 2021 una piccola impresa, non soggetta a revisione legale dei conti, organizzi un corso di formazione finalizzato all’acquisizione da parte del personale dipendente di competenze sulle tecnologie 4.0 e che:

- al corso partecipano 2 dipendenti in qualità di allievi e 1 dipendente in qualità di docente interno. Si ipotizza che il costo aziendale dei 3 dipendenti per il periodo in cui sono stati occupati nelle attività formative agevolabili sia pari a 12.000 euro;

- le spese generali indirette siano pari a 1.500 euro;

- le spese per materiali e forniture siano pari a 300 euro;

- sostenga un costo di 3.000 euro per l’attività di certificazione contabile.

Le spese totali ammissibili sono quindi pari a 13.800 euro (12.000+1.500+300) e il credito d’imposta maturato è pari a:

- 6.900 euro (ossia 16.800 x 50%, aliquota del credito d’imposta);

- 2.500 euro (le spese sostenute per la certificazione contabile non superano il limite massimo di 5.000 euro ammesso al beneficio).

Di conseguenza, il credito d’imposta complessivamente maturato è pari a 9.400 euro (6.900+2.500).

Caso 2: Piccola impresa non soggetta alla revisione legale dei conti

Si supponga che nel 2021 una piccola impresa, non soggetta a revisione legale dei conti, organizzi un corso di formazione finalizzato all’acquisizione da parte del personale dipendente di competenze sulle tecnologie 4.0 e che:

- al corso partecipano 7 dipendenti in qualità di allievi e 2 dipendenti in qualità di docente interno. Si ipotizza che il costo aziendale dei 9 dipendenti per il periodo in cui sono stati occupati nelle attività formative agevolabili sia pari a 35.000 euro;

- le spese generali indirette siano pari a 5.400 euro;

- le spese per materiali e forniture siano pari a 1.000 euro;

- sostenga un costo di 6.000 euro per l’attività di certificazione contabile.

Le spese totali ammissibili sono quindi pari a 41.400 euro (35.000+5.400+1.000) e il credito d’imposta maturato è pari a:

- 17.500 euro (ossia 35.000 x 50%, aliquota del credito d’imposta);

- 5.000 euro (limite massimo delle spese relative alla certificazione contabile, ammesso al beneficio).

Di conseguenza, il credito d’imposta complessivamente maturato è pari a 22.500 euro (17.500+5.000).

Caso 3: Media impresa soggetta alla revisione legale dei conti

Si supponga che nel 2021 una media impresa, soggetta a revisione legale dei conti, organizzi un corso di formazione finalizzato all’acquisizione da parte del personale dipendente di competenze sulle tecnologie 4.0 e che:

- al corso partecipano 15 dipendenti in qualità di allievi e 2 dipendenti in qualità di docenti interni. Si ipotizza che il costo aziendale dei 17 dipendenti per il periodo in cui sono stati occupati nelle attività formative agevolabili sia pari a 70.000 euro;

- le spese generali indirette siano pari a 10.800 euro;

- le spese per materiali e forniture siano pari a 6.000 euro.

In tal caso, poiché l’impresa è soggetta a revisione legale dei conti non ha diritto al credito d’imposta per le spese sostenute per la certificazione contabile.

Le spese totali ammissibili sono pari a 86.800 euro (70.000+10.800+6.000) e il credito d’imposta maturato è pari a 34.720 euro (ossia 86.800 x 40%, aliquota del credito d’imposta).

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