Con la fine del 2017 il panorama dei bonus fiscali in edilizia è destinato a cambiare.
Stando alle norme attualmente in vigore, infatti, le agevolazioni per ecobonus 65%, detrazione IRPEF del 50% per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio e bonus mobili usciranno di scena, mentre un altro gruppo, costituito da sismabonus e ecobonus per le parti comuni degli edifici condominiali, rimarrà in vigore fino al 31 dicembre 2021.
Ultimi mesi, quindi, per fruire dell’intera gamma dei bonus edilizi.
Dal 2018, infatti, salvo novità dalla legge di Bilancio 2018, lo scenario si modificherà. Alcuni incentivi infatti rimarranno in vigore fino 31 dicembre 2017, mentre altri proseguiranno fino al 31 dicembre 2021.
Quali sono le agevolazioni in scadenza al 31 dicembre 2017:
- la maggiore detrazione IRPEF del 50% per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, con un tetto massimo di spesa di 96.000 euro per unità immobiliare. Dal 1° gennaio 2018, salvo proroghe, la detrazione tornerà alla misura ordinaria del 36% e con il limite di 48.000 euro per unità immobiliare;
- il bonus mobili, ossia la detrazione dall’IRPEF del 50% per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici finalizzati all’arredo di immobili oggetto di ristrutturazione;
- l’ecobonus 65% per interventi di riqualificazione energetica sulle singole unità immobiliari singole unità immobiliari. Dal 1° gennaio 2018, salvo novità della legge di Bilancio 2018, il beneficio sarà sostituito con la detrazione del 36% prevista per le spese relative alle ristrutturazioni edilizie.
Terminerà invece nel 2018 il bonus alberghi, il credito d’imposta per la riqualificazione delle strutture ricettive turistico alberghiere, introdotto dall’articolo 10 del D.L. n. 83/2014 e potenziato dalla legge di Bilancio 2017.
L’incentivo è rivolto alle imprese alberghiere e agli agriturismi ed è riconosciuto nella misura del 65% per:
- interventi di ristrutturazione edilizia;
- interventi di riqualificazione antisismica o energetica;
- acquisto di mobili.
Il credito d’imposta deve essere ripartito in 2 quote annuali di pari importo ed utilizzabile nel periodo di imposta successivo a quello in cui sono realizzati gli interventi.
Un altro gruppo di incentivi invece, salvo novità della legge di Bilancio 2018, rimarrà in vigore fino alla fine del 2021.
Si tratta:
- dell’ecobonus del 65% per interventi di riqualificazione energetica sulle parti comuni degli edifici condominiali e per quelli che interessano tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio;
- dell’ecobonus maggiorato del 70% per interventi di riqualificazione energetica sulle parti comuni degli edifici condominiali che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dello stesso edificio;
- dell’ecobonus maggiorato del 75% per interventi sulle parti comuni degli edifici condominiali diretti a migliorare la prestazione energetica invernale ed estiva e che conseguono almeno la qualità media indicata nel decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 26 giugno 2015;
- del sismabonus per interventi di interventi di adeguamento sismico delle abitazioni, prime e seconde case, edifici produttivi e parti comuni condominiali;
- sismabonus per l’acquisto di case antisimische in zona sismica 1.
Lo Studio è a disposizione per richieste di approfondimento e analisi di casi specifici.
Costantino Caramagno