Bonus per investimenti in beni strumentali

13 gennaio 2021

La Legge di Bilancio 2021 (L. 178/2020) pevede un nuovo credito d'imposta per gli investimenti in beni strumentali effettuati dal 16.11.2020 al 31.12.2022, potenziato rispetto a quello previsto per il 2020.

Soggetti beneficiari

Possono beneficiare dell'agevolazione le imprese, a prescindere dalla forma e dalla natura giuridica, dalla dimensione, nonché dal regime di determinazione del reddito dell'impresa.
La fruizione del beneficio spettante è subordinata alle seguenti condizioni:

  • rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore;
  • corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.

Esercenti arti e professioni

Gli esercenti arti e professioni possono fruire soltanto del credito d'imposta sui beni strumentali "ordinari".

Soggetti in regime forfettario

L'agevolazione opera anche nei confronti dei soggetti che determinano il reddito con criteri forfetari (es. regime forfetario ex L. 190/2014) o con l'applicazione di regimi d'imposta sostitutivi.

Esclusioni

Sono escluse:

  • le imprese che si trovano in fallimento o altre procedure concorsuali;
  • le imprese destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell'art. 9 co. 2 del DLgs. 231/2000.

Investimenti agevolabili

Sono previste, in sostanza, tre tipologie di investimenti agevolabili:

  • beni materiali e immateriali strumentali nuovi "ordinari";
  • beni materiali di cui all'Allegato A alla L. 232/2016;
  • beni immateriali di cui all'Allegato B alla L. 232/2016.

A differenza della precedente agevolazione ex Legge di Bilancio 2020, sono quindi inclusi nell'ambito oggettivo di applicazione del nuovo credito d'imposta anche gli investimenti in nuovi beni immateriali diversi da quelli elencati nell'Allegato B alla L. 232/2016.

Destinazione in Italia

I beni devono essere destinati a strutture produttive situate nel territorio dello Stato.

Esclusioni

Sono esclusi dall'agevolazione:

  • i veicoli e gli altri mezzi di trasporto di cui all'art. 164 del TUIR;
  • i beni per i quali il DM 31.12.88 stabilisce aliquote inferiori al 6,5%;
  • i fabbricati e le costruzioni;
  • i beni di cui all'Allegato 3 alla L. 208/2015;
  • i beni gratuitamente devolvibili delle imprese operanti in concessione e a tariffa nei settori dell'energia, dell'acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento rifiuti.

Profili temporali

Sono agevolabili i suddetti investimenti effettuati dal 16.11.2020 al 31.12.2022.
L'agevolazione spetta altresì per gli investimenti effettuati entro il 30.6.2023 a condizione che entro la data del 31.12.2022:

  • il relativo ordine risulti accettato dal venditore;
  • e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.

Coordinamento con le precedenti agevolazioni

Come anticipato, la decorrenza delle nuove misure del credito d'imposta è fissata retroattivamente al 16.11.2020.
In altri termini, per gli investimenti effettuati nel periodo 16.11.2020 - 31.12.2020 dovrebbe risultare già applicabile la nuova agevolazione (con misure maggiorate rispetto alla precedente).
Ne consegue che per il suddetto periodo (16.11.2020 - 31.12.2020) coesisterebbero, a livello normativo, la precedente agevolazione ex L. 160/2019 (Legge di Bilancio 2020) e la nuova agevolazione introdotta dalla L. 178/2020 (Legge di Bilancio 2021).

Misura dell'agevolazione

Il credito d'imposta è riconosciuto in misura differenziata in relazione alla tipologia di investimenti e al momento di effettuazione degli stessi.

Credito d'imposta per investimenti in beni materiali e immateriali "ordinari"

Per gli investimenti aventi a oggetto beni materiali e immateriali strumentali nuovi, diversi da quelli "4.0" (beni c.d. "ordinari"), il credito d'imposta "generale" è riconosciuto:

  • alle imprese e agli esercenti arti e professioni;
  • nella misura del 15%, 10% o 6% del costo;
  • nel limite massimo di costi ammissibili pari a 2 milioni di euro per i beni materiali e pari a 1 milione di euro per quelli immateriali.

Credito per investimenti in beni materiali "Industria 4.0"

Per gli investimenti aventi a oggetto beni compresi nell'Allegato A alla L. 232/2016, il credito d'imposta è riconosciuto (solo alle imprese) in misura distinta in base al periodo di effettuazione degli investimenti.

Ovvero

1)      dal 16.11.2020 al 31.12.2021 (o termine "lungo" del 30.6.2022)

Credito d'imposta nella misura del:

• 50% per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni;

• 30% per investimenti tra 2,5 e 10 milioni;

• 10% per investimenti tra 10 e 20 milioni.

2)      Dall'1.1.2022 al 31.12.2022 (o termine "lungo" del 30.6.2023)

Credito d'imposta nella misura del:

• 40% per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni;

• 20% per investimenti tra 2,5 e 10 milioni;

• 10% per investimenti tra 10 e 20 milioni.

Credito per investimenti in beni immateriali "Industria 4.0"

Per gli investimenti relativi a beni immateriali compresi nell'Allegato B alla L. 232/2016, il credito d'imposta è riconosciuto, per tutto il periodo agevolato, alle imprese:

  • nella misura del 20% del costo;
  • nel limite massimo di costi ammissibili pari a 1 milione di euro.

Irrilevanza fiscale dell'agevolazione

Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini IRAP.

Fruizione dell'agevolazione

Il credito d'imposta:

  • è utilizzabile esclusivamente in compensazione tramite F24, senza necessità di preventiva presentazione della dichiarazione dei redditi;
  • spetta per i beni materiali e immateriali (sia "ordinari" che "4.0") in 3 quote annuali di pari importo;
  • per i soggetti con ricavi/compensi inferiori a 5 milioni di euro che hanno effettuato investimenti in beni materiali e immateriali "ordinari" dal 16.11.2020 al 31.12.2021, spetta in un'unica quota annuale;
  • nel caso di investimenti in beni "ordinari" è utilizzabile a decorrere dall'anno di entrata in funzione dei beni, mentre per gli investimenti nei beni "Industria 4.0" a decorrere dall'anno di avvenuta interconnessione.

Quindi, supponendo che sia acquistato un bene strumentale nuovo "ordinario" che entri in funzione nel 2021, il credito d'imposta sarà utilizzabile in compensazione tramite F24 in 3 quote annuali di pari importo (1/3 all'anno) e la prima quota del credito d'imposta sarà utilizzabile già dal 2021.

Qualora si tratti di contribuenti con ricavi inferiori a 5 milioni di euro che abbiano effettuano investimenti "ordinari" dal 16.11.2020 al 31.12.2021, il credito sarà utilizzabile in un'unica quota nel 2021.

Inapplicabilità dei limiti alle compensazioni

Il credito d'imposta in commento non è soggetto:

  • al limite annuale di utilizzazione dei crediti d'imposta da quadro RU, pari a 250.000 euro (art. 1 co. 53 della L. 244/2007);
  • al limite generale annuale di compensazione nel modello F24, pari a 700.000 euro, elevato a 1 milione per il 2020 (art. 34 della L. 388/2000);
  • al divieto di compensazione dei crediti relativi ad imposte erariali in presenza di debiti iscritti a ruolo per ammontare superiore a 1.500 euro (art. 31 del DL 78/2010).

Cumulabilità con altre agevolazioni

Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile IRAP, non porti al superamento del costo sostenuto.
L'agevolazione è ad esempio cumulabile, in relazione ai medesimi investimenti, con il bonus investimenti nel Mezzogiorno.

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