Decreto agosto - Novità per versamenti sospesi e proroghe

04 settembre 2020

Con il DL 14.8.2020 n. 104 (c.d. “decreto Agosto”), pubblicato sulla G.U. 14.8.2020 n. 203, sono state emanate ulteriori misure urgenti per imprese, lavoratori e famiglie a causa dell’emer­genza epidemiologica da Coronavirus (COVID-19).

Il DL 104/2020 è entrato in vigore il 15.8.2020, giorno successivo alla sua pubblicazione. Tuttavia, per numerose disposizioni sono previste specifiche decorrenze.

Di seguito vengono analizzate le principali novità contenute nel DL 104/2020 in tema di versamenti sospesi, ulteriore sospensione dei termini di riscossione e proroghe.

Il DL 104/2020 è in corso di conversione in legge e le relative disposizioni sono quindi suscettibili di modifiche ed integrazioni.

1) Effettuazione dei versamenti sospesi e versamento delle ri­tenute non operate - Ulteriore rateizzazione

Con l’art. 97 del DL 104/2020 viene prevista la facoltà di rateizzare ulteriormente:

  • i versamenti relativi all’IVA, alle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, ai contri­buti previdenziali e ai premi INAIL, che erano stati sospesi;
  • il versamento delle ritenute non operate dal sostituto d’imposta.

Le nuove modalità, più favorevoli, sono alternative a quelle che erano state previste dagli artt. 126 e 127 del DL 34/2020.

In ogni caso non si procede al rimborso di quanto già versato.

1.1) Effettuazione dei versamenti sospesi

I soggetti che hanno beneficiato della sospensione dei suddetti versamenti fiscali e contributivi nei mesi di marzo, aprile, maggio e giugno 2020, possono quindi effettuarli, senza applicazione di san­­zioni e interessi, per un importo pari al 50% delle somme oggetto di sospensione:

  • in un’unica soluzione entro il 16.9.2020;
  • oppure mediante rateizzazione fino ad un massimo di 4 rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16.9.2020.

Il versamento del restante 50% può essere effettuato mediante rateizzazione, senza applicazione di sanzioni e interessi, fino ad un mas­simo di 24 rate mensili di pari importo, con il pagamento del­la prima rata entro il 16.1.2021.

In alternativa resta applicabile il precedente piano di rateizzazione ai sensi del citato DL 34/2020, se­condo il quale i suddetti versamenti possono essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi:

  • in un’unica soluzione entro il 16.9.2020;
  • oppure mediante rateizzazione fino a un massimo di 4 rate mensili di pari importo, a decorrere dal 16.9.2020.

1.2) Versamento delle ritenute non operate

Le modalità e i termini indicati nel precedente punto 1.1 si applicano anche in relazione al versamento, da parte dei soggetti percettori, delle ritenute non operate dal sostituto d’imposta.

2) Ulteriore sostensione dei termini di riscossione

L’art. 99 del DL 104/2020, modificando l’art. 68 del DL 18/2020, sancisce che la sospensione dei termini di pagamento derivanti dalle cartelle di pagamento riguarda quelle i cui termini scadono fra l’8.3.2020 e il 15.10.2020 e non più entro il 31.8.2020.

Il pagamento delle somme dovrà, pertanto, avvenire entro il 30.11.2020, con possibilità di chiedere la dilazione entro la medesima data.

Ambito applicativo

La sospensione riguarda anche gli accertamenti esecutivi emessi dagli enti locali (fatte salve diver­se interpretazioni fornite dagli stessi enti) e gli avvisi di addebito INPS.

In base alla lettera dell’art. 68 co. 1 del DL 18/2020, sono ricompresi gli accertamenti esecutivi in ma­teria di imposte sui redditi, IVA e IRAP. Tuttavia l’Agenzia delle Entrate, nella circ. 20.3.2020
n. 5, sostiene che il beneficio non si applichi agli accertamenti esecutivi, i quali si avvarrebbero della sola sospensione dei termini processuali (inerente altresì ai pagamenti) dal 9.3.2020 all’11.5.2020 (ai sensi dell’art. 83 del DL 18/2020).

2.1) Dilazione delle somme iscritte a ruolo

Per le rate da dilazione dei ruoli con scadenza tra l’8.3.2020 e il 15.10.2020, il pagamento dovrà essere effettuato, in un’unica soluzione, entro il 30.11.2020.

Con riferimento alle domande presentate entro il 15.10.2020, la decadenza dalla dilazione si verifica a seguito del mancato pagamento di dieci rate, anche non consecutive, invece di cinque.

2.2) Blocco dei pagamenti delle Pubbliche Amministrazioni

L’art. 48-bis del DPR 602/73 stabilisce che gli enti e le società a prevalente partecipazione pubblica, prima di effettuare il pagamento di somme il cui importo è superiore a 5.000,00 euro, devono verificare presso l’Agenzia delle Entrate-Riscossione l’eventuale morosità del creditore. In tal caso l’ente pubblico è chiamato a sospendere il pagamento fino a concorrenza della morosità e l’Agen­te della riscossione deve notificare un atto di pignoramento presso terzi.

La sospensione della procedura appena descritta, in base al DL 104/2020, viene prorogata dal 31.8.2020 al 15.10.2020.

La decorrenza della sospensione resta, invece, invariata all’8.3.2020.

2.3) Sospensione delle attività esecutive e cautelari

Sono sospese sino al 15.10.2020:

  • le attività di riscossione e cautelari, quali i pignoramenti, le ipoteche e i fermi;
  • gli obblighi derivanti da pignoramenti di salari, stipendi e pensioni.

3) Proroga del secondo acconto IRPEF/IRES e IRAP

Per effetto dell’art. 98 del DL 104/2020, in presenza di certe condizioni, è prorogato al 30.4.2021 il termine di versamento della seconda o unica rata dell’acconto delle imposte sui redditi e dell’IRAP, dovuto per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2019 (si tratta del 2020, per i soggetti “solari”, in relazione ai quali il versamento in esame sarebbe scaduto il 30.11.2020).

3.1) Soggetti beneficiari

Destinatari del differimento sono i soggetti che rispettano entrambe le seguenti condizioni:

  • esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA);
  • dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell’Economia e delle Finanze (pari a 5.164.569,00 euro).

Possono beneficiare della proroga anche i contribuenti che:

  • applicano il regime forfetario (art. 1 co. 54 - 89 della L. 190/2014);
  • applicano il regime di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e i lavoratori in mobilità (art. 27
    co. 1 del DL 98/2011);
  • presentano altre cause di esclusione o di inapplicabilità degli ISA (es. inizio o cessazione attività, non normale svolgimento dell’attività, determinazione forfettaria del reddito, ecc.).

La proroga interessa anche i soggetti che:

  • partecipano a società, associazioni e imprese che presentano i suddetti requisiti;
  • devono dichiarare redditi “per trasparenza”.

Pertanto, possono beneficiare dei più ampi termini di versamento anche:

  • i soci di società di persone;
  • i collaboratori di imprese familiari;
  • i coniugi che gestiscono aziende coniugali;
  • i componenti di associazioni tra artisti o professionisti (es. professionisti con studio associato);
  • i soci di società di capitali “trasparenti”.

3.2) Necessità del calo del fatturato

La proroga in esame si applica soltanto a condizione che, nel primo semestre dell’anno 2020, l’am­montare del fatturato o dei corrispettivi sia diminuito di almeno il 33% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.

4) Proroga della moratoria dei pagamenti delle PMI

L’art. 65 del DL 104/2020 ha introdotto una specifica disciplina di proroga della moratoria dei pagamenti da parte delle PMI.

Sono prorogati dal 30.9.2020 al 31.1.2021, in particolare, i termini di sospensione:

·     di cui all’art. 56 co. 2 lett. a), b) e c), co. 6 lett. a) e c) e co. 8 del DL 18/2020 conv. L. 27/2020, che regola le misure di sostegno finanziario alle micro, piccole e medie imprese;

·     di cui all’art. 37-bis del DL 23/2020 conv. L. 40/2020, sulle segnalazioni a sofferenza alla Centrale dei rischi e ai sistemi di informazioni creditizie per le imprese beneficiarie delle misure di cui all’art. 56 co. 2 del DL 18/2020.

Viene, inoltre, previsto che:

·     la proroga della moratoria operi automaticamente e senza alcuna formalità per le imprese già ammesse alle misure di sostegno, di cui all’art. 56 co. 2 del DL 18/2020, al 15.8.2020 (data di entrata in vigore del DL 104/2020);

·     la proroga non operi nell’ipotesi di rinuncia espressa dell’impresa beneficiaria, che deve pervenire al soggetto finanziatore entro il 30.9.2020;

·     le imprese che, al 15.8.2020, presentino esposizioni che non siano ancora state ammesse alle misure di sostegno finanziario di cui al co. 2 dell’art. 56 del DL 18/2020, possono essere ammesse entro il 31.12.2020, secondo le condizioni e le modalità previste dal suddetto art. 56;

·     nei confronti delle imprese che hanno avuto accesso alle misure di sostegno di cui all’art. 56 co. 2 del DL 18/2020, il termine di 18 mesi per l’avvio delle procedure esecutive, di cui all’art. 56 co. 8, decorre dal termine delle misure di sostegno di cui al co. 2, come modificato dalla pre­sente disposizione.

5) Abolizione seconda rata IMU del 2020 per gli immobili del settore turistico

Per effetto dell’art. 78 del DL 104/2020, vengono esentati dal pagamento della seconda rata dell’IMU per l’anno 2020:

·     gli immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché gli immobili degli stabilimenti termali;

·     gli immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e relative pertinenze, gli immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate;

·     gli immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell’ambito di eventi fieristici o manifestazioni;

·     gli immobili rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate;

·     gli immobili destinati a discoteche, sale da ballo, night-club e simili, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.

Nei casi sopraelencati non deve quindi essere versato nulla a titolo di IMU entro il 16.12.2020.

Esenzione per gli anni 2021 e 2022 per gli immobili D/3 destinati a cinema e teatri

Per gli anni 2021 e 2022, l’IMU non è dovuta per gli immobili ac­catastati in D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatro e sale per concerti e spettacoli, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate. 

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