Lavoro Occasionale 2017 - Nuova disciplina

20 settembre 2017

La conversione in legge del D.L. n. 50/2017 ha introdotto, tra le altre misure, una nuova disciplina delle prestazioni occasionali che sostituisce l'istituto del lavoro accessorio retribuito con i voucher.

Attenzione! Il nuovo istituto delle prestazioni occasionali nulla ha a che vedere con le prestazioni di lavoro autonomo aventi natura occasionale la cui disciplina resta invariata.

A differenza del sistema di pagamento proprio dell’istituto ormai abolito (voucher) le prestazioni occasionali saranno retribuite ai prestatori dall’INPS mediante bonifico bancario da corrispondersi entro il giorno 15 del mese successivo a quello di svolgimento dell’attività.

Ai fini dell’utilizzo delle prestazioni occasionali sarà essenziale che utilizzatori e prestatori provvedano a registrarsi presso la nuova “piattaforma informatica INPS”.

Le prestazioni occasionali di nuova introduzione sono le attività che, nel corso di un anno civile, danno luogo:

  • per ciascun prestatore, con riferimento alla totalità degli utilizzatori, a compensi di importo complessivamente non superiore a 5.000 euro;
  • per ciascun utilizzatore, con riferimento alla totalità dei prestatori, a compensi di importo complessivamente non superiore a 5.000 euro;
  • per le prestazioni complessivamente rese da ogni prestatore in favore del medesimo utilizzatore, a compensi di importo non superiore a 2.500 euro e a non più di 280 ore per anno civile (salvo che per il settore agricolo).

Tutte le soglie indicate sono da considerarsi al netto degli oneri a carico del committente.

Il reddito percepito dai prestatori per effetto delle prestazioni occasionali è esente da imposte, non incide sullo status di disoccupato ed è computabile ai fini della determinazione del reddito necessario per il rilascio e rinnovo del permesso di soggiorno.

Fatta eccezione per le regole sopradescritte, gli importi dei compensi nonché gli oneri e le modalità di dichiarazione delle prestazioni sono diverse se le prestazioni occasionali saranno utilizzate dalle persone fisiche, che ricorreranno al libretto di famiglia, o da utilizzatori diversi, che ricorreranno al contratto di prestazione occasionale.

Tralasciando in questo documento la tipologia di utilizzatori persone fisiche, vediamo quali sono i comportamenti che devono adottare gli utilizzatori diversi dalle persone fisiche (professionisti, lavoratori autonomi, imprese individuali, società, enti, etc.). 

Il contratto di prestazione occasionale è il contratto mediante il quale tali utilizzatori acquisiscono con modalità semplificate (mediante pagamento con F24 o appositi strumenti di pagamento elettronico che saranno messi a disposizione dall'INPS) prestazioni di lavoro occasionali o saltuarie di ridotta entità.

E' preclusa la possibilità di utilizzo del contratto di prestazione occasionale a:

  • utilizzatori che hanno alle proprie dipendenze più di cinque lavoratori tempo indeterminato; 
  • imprese del settore agricolo, salvo che per le attività svolte da pensionati, studenti minori di 25 anni, disoccupati e percettori di prestazioni a sostegno del reddito, purché non iscritti nell’anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli;
  • imprese dell’edilizia e di settori affini, delle imprese esercenti l’attività di escavazione o lavorazione di materiale lapideo, delle imprese del settore delle miniere, cave e torbiere;
  • imprese nell’ambito dell’esecuzione di appalti di opere o servizi.

Il compenso minimo giornaliero per un contratto di prestazione occasionale è pari a 36 euro, compenso che corrisponde ad un numero di ore di prestazione consecutive non superiore a 4.

Eventuali ore eccedenti le 4 giornaliere consecutive devono essere retribuite con un compenso minimo di 9 € per ciascuna ora, salvo che per il settore agricolo.

Su detto compenso sono dovuti i seguenti oneri interamente a carico dell’utilizzatore:

  • 33% del compenso da destinarsi alla Gestione Separata INPS;
  • 3,5% del compenso da destinarsi alla INAIL;
  • 1% del valore complessivo (compenso + oneri) da destinarsi ai costi di gestione.

Il compenso minimo giornaliero corrisponde pertanto ad un costo pari a 49,63 euro ed il compenso minimo orario ad un costo pari a 12,41 euro.

L’utilizzatore deve trasmettere, almeno un’ora prima l’esecuzione della prestazione ed attraverso la piattaforma informatica INPS o mediante contact center, una dichiarazione contenente i dati del prestatore, il compenso pattuito, il luogo di svolgimento, la giornata in cui verrà svolta la prestazione e la relativa durata.

Qualora la prestazione non avvenisse, l’utilizzatore deve comunicarlo, tramite contact center o piattaforma INPS, entro 3 giorni successivi alla giornata programmata. In mancanza di revoca, l’INPS provvederà al pagamento della prestazione e all’accredito dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi.

Lo Studio è a disposizione per richieste di approfondimento e analisi di casi specifici.

   Costantino Caramagno

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