Nuovo credito d'imposta investimenti - precisazioni

22 gennaio 2020

Dall’1/1/2020 la Legge di Bilancio manda in soffitta ed archivia definitivamente il super e l’iper-ammortamento. Tali misure vengono sostituite dal nuovo credito d’imposta per investimenti in beni strumentali, riguardante gli acquisti effettuati già a partire dallo scorso 1° gennaio 2020.

A differenza di quanto previsto per i super e iper-ammortamenti, la nuova norma prevede l’indicazione nella fattura di acquisto del bene di un’apposita dicitura. Più precisamente, l’art. 1 comma 195 della L. 160/2019 stabilisce che “ai fini dei successivi controlli, i soggetti che si avvalgono del credito d’imposta sono tenuti a conservare, pena la revoca del beneficio, la documentazione idonea a dimostrare l’effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili. A tal fine, le fatture e gli altri documenti relativi all’acquisizione dei beni agevolati devono contenere l’espresso riferimento alle disposizioni dei commi da 184 a 194”. Tale obbligo riguarda l’acquisto di tutti i beni strumentali agevolabili, sia quelli materiali “ordinari”, compresi i beni di valore inferiore a 516,46 euro (già oggetto dei super-ammortamenti), che quelli materiali e immateriali “4.0”. Il primo caso (beni ex super ammortizzabili, ai quali è associato il credito d’imposta del 6%) è, naturalmente, quello di gran lunga più frequente, coinvolgendo peraltro non solo le imprese, ma anche gli esercenti arti e professioni.

Le fatture e gli altri documenti relativi all’acquisizione dei beni agevolati devono contenere una dicitura specifica recante il riferimento alla disposizione agevolativa, quale ad esempio “Bene agevolabile ai sensi dell’art. 1 co. 185 della L. 160/2019” per gli investimenti in beni materiali “ordinari”. In questa prima fase di operatività dell’agevolazione è quindi utile inviare al fornitore del bene una comunicazione, richiedendo espressamente l’inserimento della suddetta dicitura in uno dei campi descrittivi della fattura elettronica di acquisto del bene agevolabile. Quanto agli effetti della mancata indicazione della dicitura in fattura, dalla formulazione normativa non appare chiaro se tale onere documentale sia previsto o meno a pena di decadenza del beneficio. La norma, come detto, dispone la revoca se manca “la documentazione idonea a dimostrare l’effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili”, prevedendo poi un secondo periodo in base al quale, “a tali fini” (dovrebbero essere tali i fini di controllo specificati nell’incipit della norma), le fatture devono menzionare la norma di riferimento dell’agevolazione. A rigore, quindi, solo nel primo caso, e non nel secondo, opererebbe la decadenza.

Diversamente, nell’ambito delle disposizioni attuative della Sabatini-bis, la norma di riferimento dispone che “la fattura che, nel corso di controlli e verifiche, venga trovata sprovvista di tale dicitura, non è considerata valida e determina la revoca della quota corrispondente di agevolazione”.

Con riferimento al credito d’imposta per le aree svantaggiate di cui all’art. 8 della L. 388/2000, nonostante l’assenza di un’espressa disposizione relativa all’inserimento della dicitura pena la revoca del beneficio, la circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 41/2001 aveva però affermato che “Su ogni fattura di acquisto riguardante beni ovvero servizi per i quali è applicata l’agevolazione di cui all’art. 8 della l. 23 dicembre 2000, n. 388, deve essere apposta, a pena di revoca dell’agevolazione, con scrittura indelebile, anche mediante apposito timbro, la dicitura: “Bene acquistato con il credito di imposta di cui all’art 8 della l. 388/2000”.

La Cassazione, con l’ordinanza n. 25905/2017, ha tuttavia affermato che le circolari ministeriali non costituiscono fonte di diritto e, pertanto, non possono imporre al contribuente adempimenti non espressamente previsti dalla legge e men che meno istituire cause di revoca dell’agevolazione fiscale non contenute in una norma di legge, dichiarando quindi illegittimo il recupero di un credito di imposta ex art. 8 della L. 388/2000 in ragione dell’assenza della dicitura nella fattura di acquisto del bene prevista dalla circ. n. 41/2001.

Considerata la delicatezza della questione, si auspica comunque che con riferimento al nuovo credito d’imposta ex L. 160/2019 vengano forniti al più presto chiarimenti ufficiali sul punto. In ogni caso rimane sempre valido il principio contenuto nell’art. 3 comma 2 della L. 212/2000 (Statuto dei diritti del contribuente), che impone di non prevedere adempimenti a carico dei contribuenti nei 60 giorni successivi all’entrata in vigore delle leggi che li istituiscono, per cui una lettura estensiva della disposizione potrebbe autorizzare da parte dell’Amministrazione un periodo di non applicazione di sanzioni.

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