Vediamo cosa cambia con l’entrata in vigore, il 24/12/2019, del DL 124/2019 in materia di diritto penale tributario.
Questa prima pubblicazione vuole illustrare le novità in relazione alla fattispecie di cui all’art. 2 del DLgs. 74/2000, ovvero nell’ipotesi di dichiarazione fraudolenta mediate uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.
Le novità riguardano:
- la pena comminata;
- la previsione di un’ipotesi attenuata;
- l’applicabilità della c.d. confisca “per sproporzione” o “allargata”;
- la possibilità di conseguire la non punibilità a fronte di una fattispecie già integrata;
- l’introduzione della responsabilità amministrativa degli enti nel cui interesse o vantaggio si è agito, ex DLgs. 231/2001.
In riferimento alla pena comminata, è previsto un aumento della pena che passa dalla reclusione da “un anno e sei mesi a sei anni” alla reclusione “da quattro a otto anni”. L’ipotesi attenuata che prevede la reclusione da 1 anno e 6 mesi a 6 anni resta applicabilenei soli casi in cui l’ammontare degli elementi passivi fittizi indicati in dichiarazione sia “inferiore” a euro 100.000,00. Resta ferma, quindi, per tale fattispecie, l’assenza di soglie di punibilità.
Nei casi di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell’art. 444 c.p.p. per il delitto in questione commesso successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del DL 124/2019 (25.12.2019) si applica l’art. 240-bis c.p. (che sotto la rubrica “confisca in casi particolari” disciplina la c.d. confisca “per sproporzione” o “allargata”) quando l’ammontare degli elementi passivi fittizi risulti “superiore” a euro 200.000,00.
L’art. 39 del DL 124/2019 estende anche al delitto in questione la possibilità di conseguire la non punibilità rispetto alla fattispecie già consumata. In particolare è stabilito che anche il reato di dichiarazione fraudolenta mediante utilizzo di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti non è punibile se i debiti tributari, comprese sanzioni e interessi, sono stati estinti mediante integrale pagamento degli importi dovuti, a seguito del ravvedimento operoso entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo, sempreché il ravvedimento sia intervenuto prima che l’autore del reato abbia avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell’inizio di qualunque attività di accertamento amministrativo o di procedimenti penali.
La fattispecie di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti diviene, inoltre, “reato presupposto” della responsabilità degli enti ex DLgs. 231/2001. In caso di integrazione del reato a vantaggio o nell’interesse dell’ente per il quale è presentata la dichiarazione fraudolenta, quindi, l’ente stesso è punito con una sanzione pecuniaria fino a 500 quote, nel caso di cui all’art. 2 co. 1 del DLgs. 74/2000, ovvero quando l’ammontare degli elementi passivi fittizi è pari o superiore a 100.000,00 euro, o con una sanzione pecuniaria fino a 400 quote, nel caso di cui all’art. 2 co. 2-bis del DLgs. 74/2000, ovvero quando l’ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a 100.000,00 euro.
Dal momento che il valore della quota può variare tra 258,00 e 1.549,00 euro, tale sanzione potrà avere un’entità massima di 774.500,00 euro, nell’ipotesi più grave, e di 619.600,00 euro nell’altra (con un minimo sempre pari a 25.800,00 euro).
La nuova disciplina ha efficacia dal 24.12.2019, data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della legge di conversione del DL 124/2019 (art. 39 co. 3 del DL 124/2019). Posto che il reato in questione si consuma al momento della presentazione della dichiarazione, la nuova disciplina non impatta sulla dichiarazione annuale relativa al 2018, iniziando ad avere rilievo a partire da quella del periodo d’imposta successivo.
Quindi, riepilogando, in caso di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 Dlgs. 74/2000).
Disciplina ante DL 124/2019
È punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi.
Disciplina post DL 124/2019
È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi (la reclusione va da un anno e sei mesi a sei anni se l'ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a 100.000 euro).
Responsabilità ex DLgs. 231/2001, con sanzione fino a 500 quote, nell'ipotesi più grave, e fino a 400 quote, nell'ipotesi attenuata.
In caso di condanna, si applica la confisca "per sproporzione" quando l'ammontare degli elementi passivi fittizi è superiore a 200.000 euro.
Possibile ottenere la non punibilità in caso di ravvedimento operoso prima della formale conoscenza di accertamenti amministrativi o procedimenti penali.
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