In relazione alla fattispecie di cui all'art. 8 del DLgs. 74/2000 (emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti), in corrispondenza con quanto stabilito in relazione al delitto di dichiarazione fraudolenta mediante utilizzo di documenti falsi (art. 2 del DLgs. 74/2000), di cui abbiamo trattato nella prima parte, le novità riguardano:
- la pena comminata;
- la previsione di un'ipotesi attenuata;
- l'applicabilità della c.d. confisca "per sproporzione" o "allargata";
- la previsione della responsabilità amministrativa degli enti nel cui interesse o vantaggio si è agito, ex DLgs. 231/2001.
Il relazione alla pena comminata, in via generale, è previsto un aumento della pena che passa dalla reclusione da "un anno e sei mesi a sei anni" alla reclusione "da quattro a otto anni".
La reclusione da 1 anno e 6 mesi a 6 anni resta applicabile nei soli casi in cui l'ammontare dell'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti, per periodo d'imposta, sia inferiore a 100.000,00 euro.
Nei casi di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'art. 444 c.p.p. per il delitto in questione commesso successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del DL 124/2019 (25.12.2019) si applica l'art. 240-bis c.p. (che sotto la rubrica "confisca in casi particolari" disciplina la c.d. confisca "per sproporzione" o "allargata") quando l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti falsi sia superiore a 200.000,00 euro.
Anche la fattispecie di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti diviene "reato presupposto" della responsabilità degli enti ex DLgs. 231/2001.
In caso di integrazione del reato a vantaggio o nell'interesse dell'ente, questo è punito con una sanzione pecuniaria fino a 500 quote, nel caso di cui all'art. 8 co. 1 del DLgs. 74/2000 (ovvero quando l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti, per periodo d'imposta, sia pari o superiore a 100.000,00 euro), ovvero, con una sanzione pecuniaria di 400 quote, nel caso di cui all'art. 8 co. 2-bis del DLgs. 74/2000 (ovvero quando l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti, per periodo d'imposta, sia inferiore a 100.000,00 euro).
Dal momento che il valore della quota può variare tra 258,00 e 1.549,00 euro, tale sanzione potrà avere un'entità massima di 774.500,00 euro, nell'ipotesi più grave, e di 619.600,00 euro nell'altra (con un minimo sempre pari a 25.800,00 euro).
Occorre considerare, inoltre, che:
- se, in seguito alla commissione del delitto in questione, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo;
- si applicano le sanzioni interdittive di cui all'art. 9 co. 2 lett. c), d) ed e) del DLgs. 231/2001 (ovvero, il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio, l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi e il divieto di pubblicizzare beni o servizi)73.
Come già evidenziato, la nuova disciplina ha efficacia dal 24.12.2019, data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della legge di conversione del DL 124/2019.
In relazione al reato in esame, trattandosi di un reato istantaneo, che si consuma al momento dell'emissione o del rilascio del documento falso, le nuove norme rileveranno non appena entrate in vigore.
Disciplina ante DL 124/2019
È punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.
Disciplina post DL 124/2019
È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (la reclusione va da un anno e sei mesi a sei anni quando l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o negli altri documenti è inferiore a 100.000 euro).
Responsabilità ex DLgs. 231/2001, con sanzione fino a 500 quote, nell'ipotesi più grave, e di 400 quote, nell'ipotesi attenuata.
In caso di condanna, si applica la confisca "per sproporzione" quando l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o negli altri documenti è superiore a 200.000 euro.
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