Seconda parte - Novità del DL 124/2019 in materia di reati tributari

29 gennaio 2020

Dopo la prima news, pubblicata due giorni fa, con questa seconda pubblicazione vediamo cosa cambia con l’entrata in vigore del DL 124/2019 in materia di diritto penale tributario. Verranno illustrate le novità in relazione alla fattispecie di cui all’art. 3 del DLgs. 74/2000, ovvero nell’ipotesi di dichiarazione fraudolenta mediate altri artifici.

Le novità riguardano:

  • la pena comminata;
  • la possibilità di conseguire la non punibilità a fronte di una fattispecie già integrata;
  • l’applicabilità della c.d. confisca “per sproporzione” o “allargata”;
  • l’introduzione della responsabilità amministrativa degli enti nel cui interesse o vantaggio si è agito, ex DLgs. 231/2001.

In riferimento alla pena comminata, è previsto un aumento della pena che passa dalla reclusione da “un anno e sei mesi a sei anni” alla reclusione “da tre a otto anni”. 

L’art. 39 del DL 124/2019 estende anche al delitto in questione la possibilità di conseguire la non punibilità rispetto alla fattispecie già consumata. In particolare è stabilito che anche il reato di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici non è punibile se i debiti tributari, comprese sanzioni e interessi, sono stati estinti mediante integrale pagamento degli importi dovuti, a seguito del ravvedimento operoso entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo, sempreché il ravvedimento sia intervenuto prima che l’autore del reato abbia avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell’inizio di qualunque attività di accertamento amministrativo o di procedimenti penali.

Nei casi di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell’art. 444 c.p.p. per il delitto in questione commesso successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del DL 124/2019 (25.12.2019) si applica l’art. 240-bis c.p. (che sotto la rubrica “confisca in casi particolari” disciplina la c.d. confisca “per sproporzione” o “allargata”) quando l’imposta evasa è superiore a euro 100.000,00.

La fattispecie di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici diviene, inoltre, “reato presupposto” della responsabilità degli enti ex DLgs. 231/2001. In caso di integrazione del reato a vantaggio o nell’interesse dell’ente per il quale è presentata la dichiarazione fraudolenta, quindi, l’ente stesso è punito con una sanzione pecuniaria fino a 500 quote; con un minimo di 100 quote. Dal momento che il valore della quota può variare tra 258,00 e 1.549,00 euro, tale sanzione potrà variare da 25.800,00 euro a 774.500,00 euro.

La nuova disciplina ha efficacia dal 24.12.2019, data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della legge di conversione del DL 124/2019 (art. 39 co. 3 del DL 124/2019). Posto che il reato in questione si consuma al momento della presentazione della dichiarazione, la nuova disciplina non impatta sulla dichiarazione annuale relativa al 2018, iniziando ad avere rilievo a partire da quella del periodo d’imposta successivo.

Quindi, riepilogando, in caso di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 Dlgs. 74/2000).

Disciplina ante DL 124/2019

Fuori dai casi previsti dall'articolo 2, è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, quando, congiuntamente:

a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro trentamila;

b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore a euro un milione cinquecentomila, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, è superiore al cinque per cento dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a euro trentamila.

 

Disciplina post DL 124/2019

Fuori dai casi previsti dall'articolo 2, è punito con la reclusione da tre a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, quando, congiuntamente:

a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro trentamila;

b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore a euro un milione cinquecentomila, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, è superiore al cinque per cento dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a euro trentamila.

Responsabilità ex DLgs. 231/2001, con sanzione fino a 500 quote.

In caso di condanna, si applica la confisca "per sproporzione" quando l'imposta evasa è superiore a 100.000 euro.

Possibile ottenere la non punibilità in caso di ravvedimento operoso prima della formale conoscenza di accertamenti amministrativi o procedimenti penali.

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