Sesta parte - Novità del DL 124/2019 in materia di reati tributari

09 febbraio 2020

Per quanto riguarda la fattispecie di cui all'art. 10 del DLgs. 74/2000 (occultamento o distruzione di documenti contabili) le novità riguardano:

- la pena comminata;

- la previsione della responsabilità amministrativa degli enti nel cui interesse o vantaggio si è agito, ex DLgs. 231/2001.

In riferimento alla pena comminata, è previsto un aumento della pena che passa dalla reclusione da "un anno e sei mesi a sei anni" alla reclusione "da tre a sette anni".

Anche la fattispecie di occultamento o distruzione di documenti contabili diviene "reato presupposto" della responsabilità degli enti ex DLgs. 231/2001.

In caso di integrazione del reato a vantaggio o nell'interesse dell'ente, questo è punito con una sanzione pecuniaria fino a 400 quote, con un minimo di 100 quote ex art. 10 co. 2 del DLgs. 231/2001.

Dal momento che il valore della quota può andare da 258,00 e 1.549,00 euro, tale sanzione potrà variare da 25.800,00 a 619.600,00 euro.

Occorre considerare, inoltre, che:

1)      se, in seguito alla commissione del delitto in questione, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo;

2)      si applicano le sanzioni interdittive di cui all'art. 9 co. 2 lett. c), d) ed e) del DLgs. 231/2001 (ovvero, il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio, l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi e il divieto di pubblicizzare beni o servizi).

La nuova disciplina ha efficacia dal 24.12.2019, data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della legge di conversione del DL 124/2019.

Al riguardo, occorre considerare che il reato in discorso può manifestarsi sotto due forme, potendo esso consistere sia nella distruzione che nell'occultamento delle scritture contabili o dei documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari. Tale sua differenza fenomenica determina conseguenze diverse rispetto al suo momento consumativo, giacché, mentre la distruzione della documentazione in questione realizza un'ipotesi di reato istantaneo, che si consuma con la soppressione della detta documentazione, l'occultamento - consistente nella temporanea o definitiva indisponibilità della documentazione da parte degli organi verificatori - costituisce invece un reato permanente, la cui flagranza si protrae sino al momento dell'accertamento tributario scaturito dalla verifica fiscale, essendo questo il momento in cui gli effetti del reato, cioè l'ostacolo allo svolgimento dell'attività di controllo fiscale, si cristallizzano definitivamente; ed è solo da tale momento che inizia a decorre il termine di prescrizione.

Ed allora, dal momento che la condotta di occultamento presenta carattere permanente, perdurando l'obbligo fino a che sia consentito il controllo, ove questo sia successivo all'entrata in vigore della nuova normativa, troveranno applicazione le più severe pene (nonostante le scritture siano state materialmente occultate in precedenza). Al contrario, quando sia possibile provare la distruzione delle medesime scritture in epoca antecedente l'entrata in vigore, troveranno applicazione le attuali regole e, quindi, le pene più miti.

Disciplina ante DL 124/2019

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari.

Disciplina post DL 124/2019

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da tre a sette anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari.

Responsabilità ex DLgs. 231/2001, con sanzione fino a 400 quote.

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