Start up innovative - novità agevolazioni

08 ottobre 2017

Alle somme investite in start up innovative sono riconosciute alcune specifiche agevolazioni fiscali.  E' prevista, pertanto, una normativa di favore che consente ai soggetti IRPEF e ai soggetti IRES di detrarre o dedurre le somme investite in imprese start up innovative.

Per gli anni 2013, 2014, 2015 e 2016 è prevista:

  • una detrazione IRPEF del 19% (25% per le start up a vocazione sociale o operanti in ambito energetico) dei conferimenti effettuati in una o più start up innovative, con un ammontare massimo di investimento consentito in ciascun periodo pari a 500.000 euro;
  • una deduzione IRES del 20% (27% per le start up a vocazione sociale o operanti in ambito energetico) dei conferimenti rilevanti effettuati in una o più start up innovative, con un ammontare massimo di investimento consentito in ciascun periodo pari a 1.800.000 euro.

Le agevolazioni spettano fino ad un ammontare complessivo dei conferimenti ammissibili non superiore a 15.000.000 euro per ciascuna start up innovativa; ai fini del calcolo di tale ammontare massimo, rilevano tutti i conferimenti agevolabili ricevuti dalla start up innovativa nei periodi di imposta di vigenza del regime agevolativo.

Per l'anno 2017 è prevista un disciplina fiscale di maggior favore.

La legge di bilancio 2017 (art. 1 co. 66 - 68 della L. 232/2016) ha reso permanente, dal 2017, la disciplina fiscale di favore prevista per i soggetti che investono in start up innovative. 
A decorrere dal 2017, la misura dell'agevolazione di cui all'art. 29 del DL 179/2012 è prevista in misura pari al 30% sia per la detrazione dall'imposta per i soggetti IRPEF sia per la deduzione dal reddito per i soggetti IRES, indipendentemente dalla tipologia di start up innovativa beneficiaria; la nuova aliquota riguarda, quindi, anche le start up innovative a vocazione sociale e quelle che commercializzano esclusivamente prodotti e servizi innovativi ad alto valore tecnologico in ambito energetico.

Inoltre, il limite massimo di investimento su cui calcolare la detrazione d'imposta per i soggetti IRPEF è pari a 1.000.000 di euro.

Inoltre, lart. 27 del DL 179/2012 prevede l'esenzione, sia ai fini fiscali che contributivi, del reddito di lavoro derivanmte dall'assegnazione di strumenti finanziari diretti a remunerare prestazioni lavorative e consulenze qulificate.

Ai sensi dell'art. 26 co.4 del DL 179/2012, per le start up innovative è prevista la disapplicazione della disciplina in materia di:

  • società di comodo, di cui all'art. 30 della L. 724/94;
  • società in perdita sistematica, di cui all'art. 2 co. 36-decies - 36-duodecies del DL 138/2011.

 

Lo Studio è a disposizione per richieste di approfondimento e analisi di casi specifici.

   Costantino Caramagno

 

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